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Art. 1 - Costituzione,
denominazione, sede, durata
E’ costituito tra proprietari
di beni agro-silvo-pastorali, pubblici e privati, singoli o associati,
ed ogni altra impresa o ente o soggetto avente finalità connesse
od affini con la gestione delle risorse ambientali, ai sensi degli artt.
139 e 155 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, e dell’art. 10 della L. 27.12.1977,
n° 984, e del Piano Forestale Nazionale un Consorzio volontario misto,
denominato:
“Consorzio Forestale Alta
Valtellina”
con sede in Bormio (Provincia
di Sondrio), via Roma, 1 presso la Comunità Montana Alta Valtellina,
ove verrà pure istituito l’apposito Ufficio destinato a svolgere
l’attività del Consorzio con i terzi ai sensi dell’art. 2612 Codice
Civile.
La Commissione Amministratrice
del Consorzio potrà trasferire la sede di tale Ufficio nell’ambito
del territorio comunitario, senza necessità di preventiva deliberazione
dell’Assemblea consorziale, provvedendo alla iscrizione della relativa
modificazione nel registro delle imprese a norma dell’art. 2612, u.c. Cod.
Civ.; con deliberazione della stessa Commissione Amministratrice potranno
altresì essere istituite anche altrove, e soppresse, filiali, succursali,
agenzie e rappresentanze.
La durata del Consorzio
è stabilita per un periodo di cinquanta anni dalla data della sua
costituzione e potrà essere prorogata, salvo anticipato scioglimento
del Consorzio stesso deliberato dall’Assemblea consorziale.
Art. 2 - Oggetto
Il Consorzio ha per scopo
la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei
soci, delle risorse naturali ed ambientali, dei parchi e delle aree protette
di cui alla legge 06.12.1991 n° 394, la promozione di azioni di salvaguardia,
di tutela, di gestione e di valorizzazione delle risorse delle aree montane
e marginali.
Per la realizzazione di
tale scopo, verrà istituito un apposito Ufficio adibito
allo svolgimento dell’attività esterna del Consorzio, ai sensi dell’art.
2612 Codice Civile, ed il Consorzio medesimo potrà partecipare ad
altri consorzi , società consortili anche cooperative o miste, società,
enti, imprese, organismi interconsortili ed associazioni in genere, operanti
nella provincia di Sondrio e nelle province limitrofe, ed aventi scopi
analoghi, affini, collegati o, comunque connessi al proprio;
L’organizzazione consortile
sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni
esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata
e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione,
gestione delle risorse ambientali nell’ambito del territorio affidato alle
competenze del consorzio stesso quali :
1. La conservazione, difesa
e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche, agricole, turistiche
e ambientali ;
2. la tutela e manutenzione
di aree a verde, a finalità ecologiche, naturalistiche, turistiche
e ricreative ;
3. La coltivazione, raccolta
e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco ;
4. Lo sviluppo dell’alpicoltura,
la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento
e la valorizzazione dei pascoli ;
5. La coltivazione, la lavorazione
e la commercializzazione delle piante officinali ;
6. La tutela dell’ambiente
naturale, in particolare il miglioramento dell’assetto idrogeologico di
terreni e corsi d’acqua, anche mediante l’esecuzione di opere e lavori
di sistemazione idraulico-forestali con tecniche di bioingegneria;
7. La gestione del territorio
ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d’acqua per l’esercizio
della pesca sportiva;
8. La formazione tecnico-professionale
di giovani e addetti del settore agro-silvo-pastorale, del comparto turistico-sportivo
e della manutenzione territoriale;
9. La ricerca, la sperimentazione,
la divulgazione nei settori dell’ambiente, della forestazione, dell’agricoltura,
del turismo e delle risorse energetiche ;
10. la gestione di iniziative,
strutture e impianti per l’agriturismo, lo sport ed il tempo libero ;
Il Consorzio potrà
inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari
ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento
dello scopo sociale, e così in particolare, assumere mutui e prestare
garanzie in genere, anche a favore di terzi, soci o non soci.
Il Consorzio è soggetto
di diritto privato e non ha finalità di lucro.
Art. 3 - Soci
Possono far parte del Consorzio
i soggetti privati, singoli o associati, le Comunioni familiari, le Comunanze,
le Partecipanze, le Università agrarie, gli Enti locali, gli Enti
pubblici, gli Enti morali ed altre Associazioni agrarie comunque denominate
in quanto proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali.
Possono farne altresì
parte le Imprese di utilizzazioni forestali, le Imprese di prima lavorazione
del legno, le Imprese cooperative per l’esecuzione dei lavori agricoli,
le Società cooperative e consortili, ed altre Imprese, Associazioni
o Enti aventi finalità attinenti a quelle del Consorzio indicate
all’art. 2.
L’adesione al Consorzio
ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio, con dichiarazione
da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno
un anno prima della scadenza iniziale o di quelle successive quinquennali;
la mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto
considerata come implicito consenso al mantenimento dell’adesione al Consorzio.
L’assunzione della qualità
di socio comporta l’accettazione incondizionata dell’atto costitutivo,
del presente statuto, e delle delibere della Commissione amministratrice
e dell’Assemblea consorziale prese in conformità alle disposizioni
di legge e del presente Statuto.
Art. 4 - Gestione dei patrimoni dei
soci
Il Consorzio redige bilanci
e tiene gestioni separate dei patrimoni agro-silvo-pastorali affidati in
gestione dai soci.
La partecipazione dei soci
proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali affidati in gestione alle
spese ordinarie e straordinarie del Consorzio è stabilita, in proporzione
ai rispettivi patrimoni predetti, sulla base dei seguenti parametri, così
come i consorziati non proprietari di terreni corrisponderanno invece una
contribuzione determinata sulla base dei seguenti parametri:
- il 50% (cinquanta per
cento) delle suddette spese ordinarie e straordinarie del Consorzio verrà
suddiviso tra i soci proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali affidati
in gestione , in proporzione al valore dei predetti rispettivi patrimoni
affidati in gestione al Consorzio stesso, valore da determinarsi dall’Assemblea
consorziale in base alla composizione dei singoli patrimoni stessi (superficie
dei terreni, coltura praticata, capi di bestiame posseduti, ecc.);
- il 5% (cinque per cento)
delle predette spese ordinarie e straordinarie del Consorzio verrà
ripartito tra i Consorziati non proprietari di terreni, in parti uguali
tra loro (con esclusione della Comunità Montana Alta Valtellina);
- il residuo 45% (quarantacinque
per cento) delle suddette spese ordinarie e straordinarie del Consorzio
graverà invece sulla Comunità Montana Alta Valtellina.
Le quote ordinarie di partecipazione
dei singoli consorziati al Consorzio sono determinate dall’Assemblea consorziale
alla stregua dei parametri sopra indicati.
Art. 5 - Recesso, esclusione dei soci
Il recesso del socio è
ammesso solo dopo il primo decennio o dopo i successivi quinquenni di adesione,
secondo le modalità stabilite all’art. 3.
L’esclusione del socio è
deliberata dalla Commissione amministratrice per violazione delle disposizioni
dello Statuto e del regolamento, per l’inosservanza delle deliberazioni
degli organi sociali e per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali
e morali del Consorzio.
Nei casi di recesso e di
esclusione, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso
si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Art. 6 - Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
a - l’Assemblea consorziale;
b - la Commissione amministratrice;
c - il Presidente del Consorzio;
d - il Collegio dei Revisori
dei conti.
La prima Commissione amministratrice,
il primo Presidente, il primo Vice-Presidente del Consorzio ed il primo
Collegio dei Revisori dei conti, possono essere nominati dai soci fondatori
in sede di atto costitutivo del Consorzio, e durano in carica per il tempo
ivi stabilito.
Art. 7 - Assemblea consorziale. Modalità
di voto
Fanno parte dell’Assemblea
Consorziale con elettorato attivo e passivo tutti gli associati, o i loro
rappresentanti legali, non inadempienti agli obblighi statutari.
Ogni componente l’Assemblea
consorziale ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla sua quota
di partecipazione al Consorzio, quale determinata ai sensi dell’art. 4
del presente Statuto.
Il voto è segreto
e personale e può essere esercitato anche con delega conferita ad
altro socio con atto scritto.
Ciascun socio non può
rappresentare più di due soci.
Le riunioni in prima convocazione
sono valide con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi
dei componenti l’Assemblea.
In seconda convocazione
che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno
ad un’ora di distanza da questa, le deliberazioni saranno valide con la
presenza di almeno la metà dei componenti l’Assemblea.
Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati alle adunanze.
Quando si tratti di deliberare
sullo scioglimento anticipato del Consorzio, è richiesto il voto
favorevole di almeno tre quinti di tutti i soci del Consorzio stesso.
L’assemblea è presieduta
dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice-presidente del Consorzio stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento,dal
Vice-presidente del consorzio stesso, o, in mancanza, dal membro della
Commissione amministratrice più anziano d’età presente in
assemblea; in difetto di membri della Commissione amministratrice, spetta
all’Assemblea di eleggere il proprio presidente.
Le delibere dell’Assemblea
devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e
dal Segretario, anche non socio, nominato dall’Assemblea per la redazione
del verbale stesso.
Le funzioni di Segretario
dell’Assemblea potranno essere svolte da un Notaio designato dal Presidente
dell’Assemblea.
Spetta al Presidente della
Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere
il diritto di intervento in assemblea.
L’assemblea consorziale
viene convocata, almeno una volta all’anno entro cinque mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo, nonchè dei criteri di riparto e della misura della
partecipazione dei soci alle entrate ed alle spese del Consorzio, presso
la sede sociale o altrove purchè in Provincia di Sondrio, a cura
della Commissione amministratrice, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata
a ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione,
e contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione
stessa, sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea deve inoltre
essere convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata
da almeno un decimo degli associati con l’indicazione degli argomenti da
sottoporre all’esame dell’Assemblea stessa; in quest’ultimo caso l’Assemblea
deve essere convocata entro trenta giorni da quello in cui è pervenuta
alla Commissione amministratrice la relativa richiesta.
L’Assemblea totalitaria
è validamente costituita anche in difetto di formale convocazione.
Art. 8 - Funzioni dell’Assemblea consorziale
L’Assemblea provvede a:
a)- approvare i bilanci
preventivi ed il conto consuntivo, e stabilire gli indirizzi generali riguardanti
l’attività del Consorzio;
b)- eleggere il Presidente
ed il Vice Presidente del Consorzio;
c)- eleggere i membri effettivi
e supplenti del Collegio dei Revisori dei conti;
d) approvare i criteri di
riparto e la misura della partecipazione diretta alle entrate ed alle spese
del Consorzio;
e)- deliberare l’ammissione
di nuovi soci al Consorzio, su proposta della Commissione amministratrice;
f)- deliberare su qualsiasi
altro argomento che le venga sottoposto dalla Commissione amministratrice,
nonchè su ogni altra materia devoluta alla competenza dell’Assemblea
dalla legge, dallo Statuto, o dal Regolamento di esecuzione.
Art. 9 - Commissione amministratrice
La Commissione amministratrice
si compone del Presidente del Consorzio e di tanti membri quanti sono i
soci, designati dai competenti organi esecutivi di ciascun associato, con
le limitazioni previste a successivi commi.
Le Comunioni familiari,
le Comunanze, le Partecipanze, le Università agrarie, e le altre
Associazioni agrarie comunque denominate, la cui sede ricada nello stesso
Comune, potranno avere un solo rappresentante comune nella Commissione
amministratrice.
La stessa limitazione si
applica anche ai Consorzi fra privati la cui sede legale ricada nello stesso
Comune.
I soci indicati al secondo
comma dell’articolo 3 saranno parimenti rappresentati nella Commissione
Amministratrice da un solo membro comune.
Ogni membro della Commissione
Amministratrice dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; i
membri della Commissione possono essere anche non soci. Nel caso
di rinnovo dell’Organo Direttivo di un Ente Socio, prima della scadenza
del quinto anno, si ha l’automatica decadenza del membro designato nella
Commissione Amministratrice.
La perdita della qualità
di socio per recesso od esclusione, come previsto dall’art. 5, comporta
di diritto la decadenza del membro designato nella Commissione Amministratrice,
con effetto dalla data di adozione della relativa deliberazione di
esclusione da parte della stessa Commissione Amministratrice o, in caso
di recesso, dalla data della scadenza decennale o quinquennale di operatività
del recesso.
Le funzioni di Segretario
della Commissione sono svolte dal Direttore Tecnico o da altro personale
all’uopo incaricato.
La Commissione Amministratrice
si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Provincia
di Sondrio, previa convocazione da farsi a mezzo lettera raccomandata spedita
a tutti i componenti della Commissione stessa almeno cinque giorni prima
di quello fissato per l’adunanza, o, in caso di particolare urgenza, a
mezzo telegramma spedito almeno due giorni prima, con avviso contenente
l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, ogni qualvolta
il Presidente del Consorzio (o, in caso di sua assenza o impedimento, il
Vice-Presidente) lo ritenga comunque opportuno o ne sia fatta richiesta
scritta, con l’indicazione degli argomenti da discutere, da parte di almeno
due membri in carica.
In assenza di formale convocazione,
la Commissione è validamente costituita in forma totalitaria con
la presenza di tutti i suoi componenti in carica.
La Commissione è
presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice-Presidente, o, in difetto, dal membro più anziano d’età
presente; il Presidente della riunione è assistito per la redazione
del verbale della seduta dal Direttore Tecnico, o, in mancanza, da un altro
Segretario anche non socio o membro della Commissione designato dagli intervenuti;
il verbale della riunione dovrà essere sottoscritto dal Presidente
dell’adunanza e da colui che svolge le funzioni di Segretario. La Commissione
amministratrice delibera validamente con la presenza di almeno la metà
dei suoi membri in carica, e con voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di colui che
presiede la riunione.
Art. 10 - Funzioni della Commissione
Amministratrice
La Commissione amministratrice
è investita dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio;
essa può pertanto compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria
e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale,
fatta eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono deferiti alla
esclusiva competenza dell’Assemblea.
In particolare alla Commissione
amministratrice spetta :
a)- nominare il Direttore
Tecnico
b)- predisporre, per l’approvazione
da parte dell’Assemblea consorziale, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo entro i termini stabiliti dall’articolo 18, e redigere la situazione
patrimoniale da depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese
ai sensi dell’art. 2615 bis Codice civile;
c)- determinare la misura
del contributo annuale a carico dei soci e della eventuale quota di adesione
iniziale;
d)- formulare proposte all’Assemblea
in materia d’indirizzo generale, di criteri di riparto, di programmi d’intervento
ed ammissione di nuovi soci.
Art. 11 - Presidente del Consorzio
La firma e la legale rappresentanza
del Consorzio, sia nei confronti dei terzi che in giudizio , ai sensi dell’art.
2613 Cod. Civ., spettano al Presidente del Consorzio, e, in caso di sua
assenza o impedimento, al Vice-Presidente, con facoltà di nominare
avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi di cessazione e di revocazione,
nonchè procuratori speciali ad negotia per determinati atti.
Il Presidente dà
esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea consorziale e della Commissione
amministratrice e presiede le riunioni dell’Assemblea consorziale e della
Commissione amministratrice.
Il Presidente, scelto anche
tra persone diverse dai soci o rappresentanti dei soci, dura in carica
cinque anni e può essere rieletto.
Il Vice-Presidente è
nominato tra i membri della Commissione amministratrice.
Art. 12 - Indennità. Rimborso
spese
Al Presidente del Consorzio
compete, per lo svolgimento delle sue funzioni, un’indennità di
carica, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Ai membri della Commissione
amministratrice ed al Vice Presidente è corrisposto un gettone di
presenza, oltre al rimborso delle spese dipendenti dallo svolgimento delle
attività consortili.
Art. 13 - Collegio dei Revisori dei
conti
Il Collegio dei Revisori
dei conti si compone di tre membri effettivi, uno dei quali scelto fra
gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti, e di due supplenti,
eletti dall’Assemblea consorziale anche tra i non soci.
I Revisori durano in carica
tre esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili.
Al Collegio dei Revisori
dei conti spetta il controllo, la verifica, e la sorveglianza di tutti
gli atti amministrativi e contabili del Consorzio.
Art. 14 - Direttore tecnico
Il Direttore tecnico viene
nominato dalla Commissione amministratrice; egli deve avere conseguito
la laurea in Scienze forestali o equipollente, oltre all’abilitazione all’esercizio
della professione.
Il Direttore tecnico dirige
il personale del Consorzio e dà esecuzione agli atti degli organi
consortili, svolge inoltre le funzioni di Segretario della Commissione
amministratrice ed è incaricato della tenuta dei libri e dei registri
del Consorzio. Dovranno in ogni caso essere tenuti il libro delle adunanze
e delle deliberazioni dell’Assemblea consortile, il libro delle adunanze
e delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed il libro degli
associati.
Art. 15 - Fondo consortile
Il fondo consortile è
costituito dalle seguenti entrate patrimoniali e dai beni con esse acquisiti:
a)- quote ordinarie di iscrizione
iniziale e di associazione annuale dei soci ed eventuali quote straordinarie
corrisposte dagli stessi in conto capitale;
b)- importo delle penalità
versate dai soci inadempienti;
c)- contributi concessi
dalla C.E.E., dallo Stato, Regione, Enti locali, Enti pubblici e privati;
d)- proventi derivanti da
attività prestate a favore di terzi;
e)- ogni altra eventuale
entrata patrimoniale del Consorzio.
Per la durata del Consorzio,
i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile, e
i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti
sul fondo medesimo, ai sensi dell’art. 2614 Codice Civile. Per le obbligazioni
assunte in nome del Consorzio dalle persone che hanno la rappresentanza,
i terzi possono fare valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli
consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.
In caso di insolvenza nei
rapporti tra i consorziati, il debito dell’insolvente si ripartisce in
proporzione delle quote. La responsabilità verso i consorziati di
coloro che sono preposti al Consorzio è regolata dalle norme sul
mandato. La Commissione amministratrice, nei casi di indifferibilità
ed urgenza, potrà deliberare incrementi od integrazioni delle quote
di contribuzione ordinaria dei soci per comprovate esigenze connesse al
conseguimento degli scopi consortili.
Art. 16 - Strutture operative
Il Consorzio, con deliberazione
della Commissione amministratrice, potrà istituire presso la sede
sociale o altrove, come previsto dall’art. 1, un ufficio destinato a svolgere
un’attività con i terzi, ai sensi dell’art. 2612 Codice Civile,
e dotarsi di strutture e supporti operativi; potrà inoltre assumere
il personale necessario allo svolgimento delle attività consortili
oppure impiegare nelle attività consortili personale messo a disposizione
dagli associati.
Art. 17 - Investimenti
Gli oneri relativi agli
investimenti, per la parte non coperta da finanziamento pubblico, sono
posti a carico del socio proprietario dei beni sui quali sono stati realizzati
gli interventi.
Per la realizzazione degli
interventi è sempre necessario il preventivo consenso scritto del
proprietario dei terreni sui quali sono previsti gli interventi stessi
o il voto favorevole espresso dal rappresentante del socio interessato.
I beni sui quali sono stati
realizzati gli interventi saranno utilizzati, senza onere alcuno, dal Consorzio
sino a quando tali beni parteciperanno alla gestione associata.
Gli interventi anche immobiliari
realizzati dal Consorzio nell’ambito della gestione associata, sono acquisiti
al patrimonio del proprietario del terreno interessato dall’investimento.
Art. 18 - Esercizio sociale. Bilancio
L’esercizio finanziario
va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi
dalla chiusura di ogni esercizio annuale, la Commissione amministratrice
provvede alla redazione della situazione patrimoniale del Consorzio, osservando
le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni,
ed al suo deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, ai sensi
dell’art. 2615 bis Codice Civile .
Per i successivi adempimenti
dell’Assemblea consorziale, entro il 31 ottobre la Commissione amministratrice
predispone il Bilancio preventivo ed il programma degli investimenti per
l’esercizio successivo. Alla fine di ogni esercizio, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio stesso, la Commissione amministratrice provvede
alla redazione del Bilancio consuntivo e dei conti separati relativi ai
singoli consorziati. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, la Commissione
amministratrice dovrà inviare ai singoli consorziati il Conto consuntivo
ed i relativi conti delle gestioni separate. La Commissione amministratrice
delibera la destinazione di eventuali sopravvenienze attive ed il ripiano
delle poste passive. Analoghi provvedimenti sono assunti in caso di scioglimento
del Consorzio.
Art. 19 - Regolamenti
L’Assemblea consorziale
deve deliberare, entro un anno dalla costituzione del Consorzio e con la
maggioranza di due terzi dei soci, il regolamento di esecuzione del presente
Statuto, predisposto dalla Commissione amministratrice e disciplinante
in dettaglio il contratto di Consorzio, per quanto non previsto dalla legge
o dal presente Statuto, con particolare riferimento agli obblighi dei consorziati
ed alle sanzioni pecuniarie per il loro inadempimento, nonchè ad
eventuali ulteriori condizioni per l’ammissione di nuovi consorziati.
I regolamenti interni di
disciplina dell’attività ordinaria del Consorzio sono approvati
dalla Commissione amministratrice.
Art. 20 - Scioglimento e liquidazione
Il Consorzio si scioglie
per le cause indicate all’art. 2611 del Codice Civile. In caso di scioglimento
del Consorzio, l’Assemblea consorziale delibera i termini e le modalità
per la liquidazione, nomina uno o più liquidatori, determinandone
i poteri, e adotta i provvedimenti necessari in ordine alla eventuale ricorrenza
di sopravvenienze attive o passive, deliberando in particolare sulla devoluzione
del patrimonio sociale.
Art. 21 - Clausola compromissoria
La risoluzione di eventuali
controversie tra i soci e tra questi ed il Consorzio, in materia di applicazione
ed interpretazione del presente statuto, è demandata ad un arbitro
nominato di comune accordo tra le parti, o in difetto, ad un collegio arbitrale
composto da tre arbitri due dei quali designati dalle parti, ed il terzo,
con funzioni di Presidente, nominato dai due arbitri stessi, o, in mancanza
di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio.
L’arbitro o il collegio
arbitrale giudicherà inappellabilmente e senza formalità
di procedure, salvo il principio del contraddittorio. Il lodo arbitrale
ha immediata efficacia obbligatoria fra le parti.
Art. 22 - Altre norme
I soci sono tenuti all’osservanza
delle norme del presente statuto, del relativo regolamento di esecuzione,
dei regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi consortili
in conformità alla legge, al presente statuto ed ai regolamenti
predetti. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso
rinvio alle norme statali, regionali e del Codice Civile, vigenti in materia
di consorzi.
Art. 23 - Personalità giuridica
Il Consorzio, su corrispondente
deliberazione dell’Assemblea consortile, potrà richiedere ed ottenere
il riconoscimento della personalità giuridica, anche quale Consorzio
di miglioramento fondiario di cui all’art. 863 Codice Civile. |