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REPUBBLICA
ITALIANA
COMUNE DI VALDIDENTRO PROVINCIA
DI SONDRIO
ATTO COSTITUTIVO DI DIRITTO DI USUFRUTTO D’AZIENDA INERENTE IL
PATRIMONIO COMUNALE AGROSILVOPASTORALE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VALDIDENTRO.
In
nome del popolo Italiano
      Rep.
N° 782
L’anno 2003 il giorno 5 del
mese di febbraio presso la residenza municipale del
Comune di Valdidentro in via Piazza IV Novembre, numero civico 1;
innanzi a me il Segretario Comunale del Comune di Valdidentro, nata
a Tirano l' 11 maggio 1962 e residente a Sondalo in via 2 giugno, numero
civico 4, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 89 del T.U.L.C.P. 3 marzo
1934, n. 383, sono presenti:
– l’Avv. Ezio Trabucchi, nato a Valdidentro il giorno 31
agosto 1965, residente a Valdidentro in piazza S. Abbondio, numero civico
8, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco
pro tempore del Comune di Valdidentro, con domicilio eletto per la carica
presso la sede legale dell’ente in Valdidentro, Piazza IV Novembre,
n. 1 – C.F. – P. IVA 00111020145, di seguito denominato
Comune;
– il Rag. Flavio Claoti, nato a Livigno il giorno 19 giugno 1956,
residente a Livigno in via Plan, numero civico 133, il quale interviene
al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante
pro tempore del Consorzio Forestale Alta Valtellina, con domicilio eletto
per la carica presso la sede legale dell’Ente in Bormio, via Roma,
n. 1 – C.F. 92010860143 – P. IVA 00693930141, di seguito
denominato Consorzio o CFAV.
I comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale
sono certo, fatta espressa rinuncia di comune accordo e col mio consenso
all’assistenza dei testimoni, convengono quanto segue.
Premesso che:
- al fine di una migliore utilizzazione del proprio patrimonio agrosilvopastorale
e per una più efficace tutela dell’ambiente e del territorio,
il Comune ha promosso la costituzione del Consorzio Forestale Alta Valtellina;
- i rapporti tra il Consorzio ed il Comune, quale socio del Consorzio,
sono stati regolamentati mediante convenzione stipulata l’11 luglio
2001, della quale il presente atto costitutivo di usufrutto d’azienda
rappresenta atto integrativo;
- la suddetta convenzione, in ossequio a quanto previsto dagli articoli
2 e 4 dello Statuto del Consorzio, prevede l’affidamento in gestione
del patrimonio del Comune al Consorzio;
- il Comune intende affidare al Consorzio la gestione del proprio patrimonio
agrosilvopastorale, costituito dai beni immobili patrimoniali dettagliati
nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
atto sub A, secondo le linee esaminate nel corso dell’Assemblea
del Consorzio Forestale del 20 dicembre 2002;
- il Consorzio, vista la sua natura, intende accettare la gestione del
patrimonio suddetto di proprietà del Comune, nelle forme e nei
modi di seguito specificati;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Articolo 2
Il Comune costituisce a titolo gratuito a favore del Consorzio, che
accetta, il diritto di usufrutto sul complesso dei beni aziendali costituenti
il complesso dei beni patrimoniali agrosilvopastorali di proprietà
del Comune, meglio dettagliati nel prospetto, predisposto di comune
accordo tra le parti contraenti e che, omessane la lettura per dispensa
avutane dalle parti, debitamente sottoscritto si allega al presente
atto sotto la lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il diritto di usufrutto col presente atto gratuitamente costituito ha
ad oggetto il complesso dei beni nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, così come il Comune li possiede ed ha il diritto
di possederli, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze,
con le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, usi,
diritti, azioni e ragioni inerenti, nella loro attuale consistenza,
e comprensiva di quanto dettagliatamente indicato nell’allegato
sub A.
Restano esclusi e a totale carico del Comune i debiti inerenti l’esercizio
del complesso dei beni di che trattasi, anteriori al presente atto,
obbligandosi il Comune a rifondere il Consorzio di quanto esso fosse
tenuto a pagare ai creditori.
Il diritto di usufrutto costituito con il presente atto non può
essere ceduto a terzi dal Consorzio, né per un certo tempo né
per tutta la sua durata.
Il Comune si riserva il diritto di alienare a terzi totalmente o parzialmente
la nuda proprietà sul patrimonio oggetto del presente atto.
Articolo 3
La durata del diritto di usufrutto d’azienda è stabilita
in anni 6 (diconsi sei), con decorrenza dal primo gennaio 2003 e, quindi,
con scadenza al 31 dicembre 2008.
L’usufrutto dei beni aziendali potrà cessare oltre che
per la scadenza naturale del termine previsto dal primo comma, per le
seguenti cause:
a) per prescrizione del diritto per effetto del non uso;
b) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nello
stesso soggetto;
c) per il totale perimento della cosa;
d) per estinzione del Consorzio;
e) ai sensi del combinato disposto degli articoli 1015 e 2561, secondo
comma del Codice Civile, nel caso in cui il Consorzio usufruttuario
abusi del suo diritto, alienando arbitrariamente i beni, deteriorandoli
o lasciandoli andare in perimento per mancanza delle ordinarie manutenzioni,
nonché violando gli obblighi di gestire il complesso dei beni
senza modificarne la destinazione, in modo da conservare l’efficienza
e l’organizzazione degli impianti, nonché le normali dotazioni
di scorte;
f) per rinuncia anticipata al diritto di usufrutto da parte del Consorzio,
nel caso in cui le limitazioni poste all’utilizzo del patrimonio,
alla sua gestione o alla sua accessibilità, per quanto previste
ed ammesse dal presente atto, comportino conseguenze negative ed inaccettabili
per una economia di gestione.
Articolo 4
Il Consorzio subentra in tutti i contratti in corso, stipulati dal Comune
relativamente ai suddetti beni, di natura pubblica e privata.
In particolare il Consorzio subentra nei contratti di affitto in essere
alla data del presente atto, compresi quelli per il caricamento degli
alpeggi, indicati nel prospetto allegato al presente atto sub B.
Il Comune si assume l’obbligo di segnalare agli aventi causa il
presente trasferimento della titolarità del contratto.
Articolo 5
Il Comune di obbliga a rendere nota entro e non oltre 30 giorni dalla
stipula del presente atto, mediante lettera raccomandata, la presente
costituzione di usufrutto a tutti i creditori ed a tutti coloro che
abbiano rapporti contrattuali con l’Ente inerenti il complesso
dei beni concessi in usufrutto.
Articolo 6
Il patrimonio di cui all’allegato A è concesso dal Comune
al Consorzio per il solo esercizio delle attività agricole, forestali
e ambientali correnti, quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo:
a) utilizzazioni ordinarie e straordinarie dei soprassuoli;
b) servizi di uso civico;
c) interventi di miglioramento forestale;
d) manutenzione della viabilità agrosilvopastorale;
e) realizzazione di nuova viabilità agrosilvopastorale;
f) gestione dei piani di assestamento delle proprietà agrosilvopastorali;
g) interventi di sistemazione idraulico – forestale;
h) caricamento degli alpeggi e gestione degli stessi, comprese le attività
ricettive e di ristorazione, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione
in materia e dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
i) manutenzione del territorio in funzione delle esigenze della fauna
selvatica e della gestione venatoria delle risorse del territorio;
j) attività di sperimentazione in agricoltura e forestazione,
purché non foriere di conseguenze negative permanenti ed irreversibili
sul patrimonio conferito in gestione;
k) realizzazione di interventi complessi e di progetti specifici di
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, compresa la progettazione
degli interventi, la direzione lavori, la contabilità dei lavori,
le opere per la sicurezza e quant’altro.
Le parti convengono e stipulano che resta esclusa ogni altra attività
ed, in particolare, le seguenti:
a) utilizzo minerario e per la derivazione di acque superficiali e sotterranee
per usi industriali o civili; sono tuttavia ammesse le captazioni per
usi potabili o agricoli e forestali e, per questi ultimi, limitatamente
allo stretto necessario, previe autorizzazioni degli enti competenti;
b) utilizzo turistico per la realizzazione e gestione di impianti di
risalita, piste da sci, strutture ricettive, impianti sportivi e simili;
c) realizzazione di manufatti per la captazione e utilizzo di acque
a uso energetico idroelettrico, per opere di depurazione, per la realizzazione
di invasi artificiali e simili, se non previa autorizzazione del Comune
e delle autorità competenti;
d) ogni altra attività a carattere speculativo, in particolare
quelle di natura industriale o che comportino limitazioni alla destinazione
ed all’uso pubblico del patrimonio conferito in gestione.
Il Consorzio deve gestire il patrimonio senza modificare la destinazione
dei beni, in modo da conservarne l’efficienza e l’organizzazione
degli impianti, nonché le normali dotazioni di scorte, secondo
la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle buone tecniche
agricole forestali, nonché nel rispetto delle norme di legge
e dei piani di assestamento vigenti.
Il Consorzio è obbligato al rispetto ed alla salvaguardia degli
usi civici e delle consuetudini locali, così come dettagliatamente
evidenziati nel prospetto allegato che, omessane la lettura per dispensa
avutane dalle parti, debitamente sottoscritto si allega al presente
atto sotto la lettera C, per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Consorzio gestisce il patrimonio concesso nella più ampia
libertà e responsabilità e non potrà essere in
alcun modo condizionato.
Il Consorzio avrà libero accesso ai beni che formano oggetto
del presente atto, anche mediante automezzi, mezzi di cantiere e altri
mezzi meccanici.
Con il presente atto, il Comune autorizza in favore del Consorzio, in
maniera permanente ed irrevocabile, il transito su tutta la viabilità
comunale di accesso a detti beni, con le sole limitazioni imponibili
in forza delle leggi o situazioni speciali ed, in particolare, per motivi
di pubblica utilità o di salvaguardia dell’incolumità
delle persone e delle cose.
Il Consorzio dovrà segnalare al Comune gli estremi identificativi,
ove esistenti, dei mezzi in dotazione ed, eventualmente, del personale
autorizzato.
In casi eccezionali o di comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse,
previa intesa con il Consorzio, il Comune potrà utilizzare temporaneamente
e gratuitamente, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità,
i beni oggetto del presente atto, ovvero porre delle limitazioni temporanee
al loro utilizzo.
Il Comune, previa intesa con il Consorzio, si riserva di disporre annualmente
la assegnazione gratuita di lotti di legname a favore di associazioni
ed enti senza scopo di lucro.
Articolo 7
Il Consorzio ha la facoltà di concedere in locazione gli alpeggi
per il caricamento del bestiame, nel rispetto delle norme di cui alla
legge 3 maggio 1982, n. 203.
In tal caso, le locazioni concluse dal Consorzio che saranno ancora
in corso alla cessazione dell’usufrutto (ad esclusione della cessazione
per scadenza del termine naturale) purché constino da atto pubblico
o scrittura privata di data certa anteriore, continueranno per la durata
stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.
Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine
stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno.
Articolo 8
I frutti della gestione saranno integralmente introitati dal Consorzio,
senza alcuna eccezione, compresi i canoni di affitto, i proventi della
vendita di lotti boschivi, di legname, di legna da ardere (comprese
le assegnazioni onerose ai censiti) e quant’altro proveniente
dalla gestione e coltivazione del patrimonio; sono tuttavia escluse
le sanzioni di natura amministrativa inerenti violazioni di norme di
legge o regolamentari, ancorché afferenti il patrimonio oggetto
del presente atto, qualora di spettanza del Comune.
Ai sensi dell’articolo 989 del Codice Civile, per i boschi di
alto fusto oggetto di usufrutto, il Consorzio potrà procedere
ai tagli ordinari, curandone il mantenimento e provvedendo alla loro
ricostruzione, con obbligo dello stesso di uniformarsi alle leggi, ai
regolamenti ed agli usi forestali per quanto riguarda il modo, l’estensione
e l’epoca dei tagli.
In deroga al disposto dell’art. 990 del Codice Civile, in caso
di alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente, essi
spetteranno al Consorzio.
Articolo 9
Il Comune garantisce la buona e piena proprietà e la libera disponibilità
del complesso dei beni aziendali concessi e la loro libertà da
vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, diritti e pretese di terzi,
volendo in caso contrario essere tenuta come per legge.
Articolo 10
Il Comune conferisce al Consorzio nel termine di 30 giorni dalla stipula
del presente atto, tutte le somme giacenti quali Fondi per le Migliorie
Boschive di cui all'intervento n. 1.11.07.05 del capitolo di PEG n.
8668 del Comune di Valdidentro e ammontanti a complessivi euro 7.311,24
(diconsi euro settemilatrecentoundici virgola ventiquattro).
Il loro utilizzo è vincolato alla gestione del patrimonio forestale
oggetto del presente contratto e, quindi, alle limitazioni imposte dalla
legislazione vigente.
Articolo 11
Il Consorzio è obbligato a tenere una distinta contabilità
della gestione del patrimonio concesso; da detta contabilità
dovranno risultare con chiarezza i proventi di cui all’art. 8
del presente atto ed i costi della gestione; nei costi, dovrà
essere ricompresa una quota parte delle spese generali del Consorzio
determinata con le modalità e nella misura di esercizio in esercizio
stabilita dalla Commissione Amministratrice.
I proventi derivati dalla gestione del patrimonio, nonché i fondi
per le migliorie boschive che il Comune conferirà al Consorzio,
andranno a costituire un fondo vincolato in favore del Comune, con individuazione
dello stesso tra i costi nel conto economico del Consorzio e con iscrizione
nello stato patrimoniale.
Detto fondo dovrà essere distinto dal fondo consortile iscritto
nello stato patrimoniale del Consorzio che raccoglie il conferimento
dei contributi corrisposti dal Comune, in qualità di ente socio
del Consorzio.
Le somme iscritte nel fondo di cui al comma due non potranno essere
pretese dal Comune fino alla scadenza del presente atto e fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 15 del presente atto.
Detto fondo potrà essere liberamente utilizzato dal Consorzio
a copertura dei costi relativi ad interventi sul patrimonio concesso,
in quanto titolare del credito, per tutte le attività inerenti
la gestione del patrimonio, nessuna esclusa ed eccettuata.
Articolo 12
Sono a carico del Consorzio:
- le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione
e manutenzione ordinaria dell’immobile, nel limite delle disponibilità
economiche e finanziarie derivanti della gestione del patrimonio stesso,
così come determinate ai sensi dell’articolo 11 del presente
atto, eventualmente integrate da risorse messe a disposizione del Comune
o da altri enti pubblici o privati che contribuiscano a qualsiasi titolo
al finanziamento di singoli interventi, ciò con particolare riferimento
alle manutenzioni boschive e agli alpeggi;
- le spese per le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento
degli obblighi di ordinaria manutenzione;
- tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia
elettrica ed altri servizi.
Sono a carico del Comune:
- le spese di straordinaria amministrazione, le spese sostenute per
i miglioramenti e le addizioni secondo quanto previsto dagli articoli
985 e 986 del Codice Civile;
- le imposte che gravano sulla proprietà.
Il Comune potrà autorizzare la realizzazione degli interventi
straordinari direttamente da parte del Consorzio, garantendo preventivamente:
a) la totale copertura degli oneri necessari, sia con risorse proprie
del Comune, che con contributi di altri enti pubblici o privati;
b) diversamente, l’ammortamento delle manutenzioni effettuate,
da calcolare nel conteggio dei proventi e dei ricavi ai sensi dell’articolo
10 del presente atto, sia nel caso in cui detti interventi siano finanziati
con fondi propri del Consorzio, sia nel caso in cui siano finanziati
con fondi provenienti da enti pubblici e privati.
Sono certamente da considerarsi interventi straordinari l’impianto
ed il reimpianto dei boschi, la realizzazione di nuove strade agrosilvopastorali
e piste forestali, di nuovi sentieri, di nuove opere sugli alpeggi (acquedotti
e opere di adduzione, centraline idroelettriche, nuovi impianti tecnologici,
nuovi edifici e loro porzioni), le sistemazioni idraulico forestali
e simili, nonché tutti gli interventi di manutenzione straordinaria
dei beni.
Articolo 13
Il Comune esonera il Consorzio dall’obbligo di prestare cauzione
e dà atto del compiuto inventario e, pertanto, il possesso del
complesso dei beni concessi viene da oggi trasferito al Consorzio e
tutti gli effetti attivi e passivi, derivanti dal presente atto, decorreranno
dalla data odierna tra le parti contraenti.
Articolo 14
Il Comune, in dipendenza del presente atto costitutivo di usufrutto
d’azienda, autorizza le competenti autorità ad effettuare,
con pieno esonero da responsabilità, trascrizioni e volture,
anche di licenze commerciali di qualsiasi specie richieste per l’esercizio
dell’azienda ceduta, trasferimenti, cambiamenti ed intestazioni
a favore del Consorzio.
Articolo 15
Alla cessazione del diritto di usufrutto, per qualsiasi causa, il patrimonio
dovrà essere restituito al Comune nello stato in cui si trova
alla sua consegna, al netto del normale deperimento ed in considerazione
del normale utilizzo che caratterizza superfici agricole e boschive
soggette alla normale coltivazione.
Ai sensi dell’art. 2561, ultimo comma, del Codice Civile, la differenza
tra le consistenze d’inventario agli inizi ed al termine dell’usufrutto
saranno regolate in danaro sulla base dei valori correnti al termine
dell’usufrutto.
Articolo 16
Per quanto non previsto e disposto, il rapporto nascente dal presente
atto sarà disciplinato dalle norme di cui agli articoli 978 e
seguenti e all’art. 2561 del Codice Civile.
Articolo 17
Il Comune di Valdidentro ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla
corretta gestione del patrimonio; detta vigilanza viene esercitata con
le forme legalmente e statutariamente previste, ed in particolare mediante
la partecipazione di rappresentanti del Comune alla Assemblea Consortile
ed alla Commissione Amministratrice, avvalendosi dell'opera dei Revisori
dei Conti del Consorzio, nonché mediante l'attività del
proprio corpo di polizia forestale.
Articolo 18
Le spese del presente atto e successive sono ad esclusivo carico del
Consorzio.
Articolo 19
Agli effetti della presente Convenzione le parti eleggono domicilio:
- per il Comune di Valdidentro, presso la sede legale dell’ente
in Valdidentro, Piazza IV Novembre , n. 1;
- per il Consorzio Forestale Alta Valtellina, presso la sede operativa
in Valdisotto, Via Scleva, n. 14.
Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia
e da me Segretario Comunale completato a mano su nove facciate intere
e parte della decima fin qui senza le firme, viene da me letto ai comparenti
che lo approvano e con me lo sottoscrivono.
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