|
Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede, durata)
E’ costituito tra proprietari di beni agro-silvo-pastorali, pubblici
e privati, singoli o associati, ed ogni altra impresa o ente o soggetto
avente finalità connesse od affini con la gestione delle risorse
ambientali, ai sensi degli artt. 139 e 155 del R.D.L. 30.12.1923 n°
3267, e dell’art. 10 della L. 27.12.1977, n° 984, e del Piano
Forestale Nazionale un Consorzio volontario misto, denominato:
“Consorzio Forestale Alta Valtellina”
con sede in Bormio (Provincia di Sondrio), via Roma, 1 presso la Comunità
Montana Alta Valtellina, ove verrà pure istituito l’apposito
Ufficio destinato a svolgere l’attività del Consorzio con
i terzi ai sensi dell’art. 2612 Codice Civile.
La Commissione Amministratrice del Consorzio potrà trasferire
la sede di tale Ufficio nell’ambito del territorio comunitario,
senza necessità di preventiva deliberazione dell’Assemblea
consorziale, provvedendo alla iscrizione della relativa modificazione
nel registro delle imprese a norma dell’art. 2612, u.c. Cod. Civ.;
con deliberazione della stessa Commissione Amministratrice potranno
altresì essere istituite anche altrove, e soppresse, filiali,
succursali, agenzie e rappresentanze.
La durata del Consorzio è stabilita per un periodo di cinquanta
anni dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata,
salvo anticipato scioglimento del Consorzio stesso deliberato dall’Assemblea
consorziale.
Art. 2 (Oggetto)
Il Consorzio ha per scopo la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale
di proprietà dei soci, delle risorse naturali ed ambientali,
dei parchi e delle aree protette di cui alla legge 06.12.1991 n°
394, la promozione di azioni di salvaguardia, di tutela, di gestione
e di valorizzazione delle risorse delle aree montane e marginali.
Per la realizzazione di tale scopo, verrà istituito un apposito
Ufficio adibito allo svolgimento dell’attività esterna
del Consorzio, ai sensi dell’art. 2612 Codice Civile, ed il Consorzio
medesimo potrà partecipare ad altri consorzi , società
consortili anche cooperative o miste, società, enti, imprese,
organismi interconsortili ed associazioni in genere, operanti nella
provincia di Sondrio e nelle province limitrofe, ed aventi scopi analoghi,
affini, collegati o, comunque connessi al proprio;
L’organizzazione consortile sarà operante sia con attività
di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso
la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela,
ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali
nell’ambito del territorio affidato alle competenze del consorzio
stesso quali :
1. La conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali,
zootecniche, agricole, turistiche e ambientali ;
2. la tutela e manutenzione di aree a verde, a finalità ecologiche,
naturalistiche, turistiche e ricreative ;
3. La coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del
bosco e del sottobosco ;
4. Lo sviluppo dell’alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione
dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli
;
5. La coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante
officinali ;
6. La tutela dell’ambiente naturale, in particolare il miglioramento
dell’assetto idrogeologico di terreni e corsi d’acqua, anche
mediante l’esecuzione di opere e lavori di sistemazione idraulico-forestali
con tecniche di bioingegneria;
7. La gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi
e corsi d’acqua per l’esercizio della pesca sportiva ;
8. La formazione tecnico-professionale di giovani e addetti del settore
agro-silvo-pastorale, del comparto turistico-sportivo e della manutenzione
territoriale;
9. La ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell’ambiente,
della forestazione, dell’agricoltura, del turismo e delle risorse
energetiche ;
10. la gestione di iniziative, strutture e impianti per l’agriturismo,
lo sport ed il tempo libero ;
Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali,
finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie
od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in
particolare, assumere mutui e prestare garanzie in genere, anche a favore
di terzi, soci o non soci.
Il Consorzio è soggetto di diritto privato e non ha finalità
di lucro.
Art. 3 (Soci)
Possono far parte del Consorzio i soggetti privati, singoli o associati,
le Comunioni familiari, le Comunanze, le Partecipanze, le Università
agrarie, gli Enti locali, gli Enti pubblici, gli Enti morali ed altre
Associazioni agrarie comunque denominate in quanto proprietari di patrimoni
agro-silvo-pastorali.
Possono farne altresì parte le Imprese di utilizzazioni forestali,
le Imprese di prima lavorazione del legno, le Imprese cooperative per
l’esecuzione dei lavori agricoli, le Società cooperative
e consortili, ed altre Imprese, Associazioni o Enti aventi finalità
attinenti a quelle del Consorzio indicate all’art. 2.
L’adesione al Consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio
in quinquennio, con dichiarazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza iniziale
o di quelle successive quinquennali; la mancanza della dichiarazione
in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso
al mantenimento dell’adesione al Consorzio.
L’assunzione della qualità di socio comporta l’accettazione
incondizionata dell’atto costitutivo, del presente statuto, e
delle delibere della Commissione amministratrice e dell’Assemblea
consorziale prese in conformità alle disposizioni di legge e
del presente Statuto.
Art. 4 (Gestione dei patrimoni dei soci)
Il Consorzio redige bilanci e tiene gestioni separate dei patrimoni
agro-silvo-pastorali affidati in gestione dai soci.
La partecipazione dei soci proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali
affidati in gestione alle spese ordinarie e straordinarie del Consorzio
è stabilita, in proporzione ai rispettivi patrimoni predetti,
sulla base dei seguenti parametri, così come i consorziati non
proprietari di terreni corrisponderanno invece una contribuzione determinata
sulla base dei seguenti parametri:
- il 50% (cinquanta per cento) delle suddette spese ordinarie e straordinarie
del Consorzio verrà suddiviso tra i soci proprietari di patrimoni
agro-silvo-pastorali affidati in gestione , in proporzione al valore
dei predetti rispettivi patrimoni affidati in gestione al Consorzio
stesso, valore da determinarsi dall’Assemblea consorziale in base
alla composizione dei singoli patrimoni stessi (superficie dei terreni,
coltura praticata, capi di bestiame posseduti, ecc.);
- il 5% (cinque per cento) delle predette spese ordinarie e straordinarie
del Consorzio verrà ripartito tra i Consorziati non proprietari
di terreni, in parti uguali tra loro (con esclusione della Comunità
Montana Alta Valtellina);
- il residuo 45% (quarantacinque per cento) delle suddette spese ordinarie
e straordinarie del Consorzio graverà invece sulla Comunità
Montana Alta Valtellina.
Le quote ordinarie di partecipazione dei singoli consorziati al Consorzio
sono determinate dall’Assemblea consorziale alla stregua dei parametri
sopra indicati.
Art. 5 (Recesso, esclusione dei soci)
Il recesso del socio è ammesso solo dopo il primo decennio o
dopo i successivi quinquenni di adesione, secondo le modalità
stabilite all’art. 3.
L’esclusione del socio è deliberata dalla Commissione amministratrice
per violazione delle disposizioni dello Statuto e del regolamento, per
l’inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali e per
accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del
Consorzio.
Nei casi di recesso e di esclusione, la quota di partecipazione del
consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle
degli altri.
Art. 6 (Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:
a - l’Assemblea consorziale;
b - la Commissione amministratrice;
c - il Presidente del Consorzio;
d - il Collegio dei Revisori dei conti.
La prima Commissione amministratrice, il primo Presidente, il primo
Vice-Presidente del Consorzio ed il primo Collegio dei Revisori dei
conti, possono essere nominati dai soci fondatori in sede di atto costitutivo
del Consorzio, e durano in carica per il tempo ivi stabilito.
Art. 7 (Assemblea consorziale. Modalità di voto)
Fanno parte dell’Assemblea Consorziale con elettorato attivo e
passivo tutti gli associati, o i loro rappresentanti legali, non inadempienti
agli obblighi statutari.
Ogni componente l’Assemblea consorziale ha diritto ad un numero
di voti proporzionale alla sua quota di partecipazione al Consorzio,
quale determinata ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto.
Il voto è segreto e personale e può essere esercitato
anche con delega conferita ad altro socio con atto scritto.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
Le riunioni in prima convocazione sono valide con la presenza, in proprio
o per delega, di almeno i due terzi dei componenti l’Assemblea.
In seconda convocazione che potrà avere luogo nello stesso giorno
della prima, ma almeno ad un’ora di distanza da questa, le deliberazioni
saranno valide con la presenza di almeno la metà dei componenti
l’Assemblea.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti
e rappresentati alle adunanze.
Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio,
è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti di tutti
i soci del Consorzio stesso.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio,
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente del Consorzio
stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento,dal Vice-presidente
del consorzio stesso, o, in mancanza, dal membro della Commissione amministratrice
più anziano d’età presente in assemblea; in difetto
di membri della Commissione amministratrice, spetta all’Assemblea
di eleggere il proprio presidente.
Le delibere dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto
dal Presidente dell’assemblea e dal Segretario, anche non socio,
nominato dall’Assemblea per la redazione del verbale stesso.
Le funzioni di Segretario dell’Assemblea potranno essere svolte
da un Notaio designato dal Presidente dell’Assemblea.
Spetta al Presidente della Assemblea di constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.
L’assemblea consorziale viene convocata, almeno una volta all’anno
entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonchè dei criteri
di riparto e della misura della partecipazione dei soci alle entrate
ed alle spese del Consorzio, presso la sede sociale o altrove purchè
in Provincia di Sondrio, a cura della Commissione amministratrice, con
avviso spedito a mezzo lettera raccomandata a ciascun socio almeno quindici
giorni prima di quello fissato per la riunione, e contenente l’ordine
del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione stessa,
sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta
richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati con
l’indicazione degli argomenti da sottoporre all’esame dell’Assemblea
stessa; in quest’ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata
entro trenta giorni da quello in cui è pervenuta alla Commissione
amministratrice la relativa richiesta.
L’Assemblea totalitaria è validamente costituita anche
in difetto di formale convocazione.
Art. 8 (Funzioni dell’Assemblea consorziale)
L’Assemblea provvede a:
a)- approvare i bilanci preventivi ed il conto consuntivo, e stabilire
gli indirizzi generali riguardanti l’attività del Consorzio;
b)- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
c)- eleggere i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori
dei conti;
d) approvare i criteri di riparto e la misura della partecipazione diretta
alle entrate ed alle spese del Consorzio;
e)- deliberare l’ammissione di nuovi soci al Consorzio, su proposta
della Commissione amministratrice;
f)- deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto
dalla Commissione amministratrice, nonchè su ogni altra materia
devoluta alla competenza dell’Assemblea dalla legge, dallo Statuto,
o dal Regolamento di esecuzione.
Art. 9 (Commissione amministratrice)
La Commissione amministratrice si compone del Presidente del Consorzio
e di tanti membri quanti sono i soci, designati dai competenti organi
esecutivi di ciascun associato, con le limitazioni previste a successivi
commi.
Le Comunioni familiari, le Comunanze, le Partecipanze, le Università
agrarie, e le altre Associazioni agrarie comunque denominate, la cui
sede ricada nello stesso Comune, potranno avere un solo rappresentante
comune nella Commissione amministratrice.
La stessa limitazione si applica anche ai Consorzi fra privati la cui
sede legale ricada nello stesso Comune.
I soci indicati al secondo comma dell’articolo 3 saranno parimenti
rappresentati nella Commissione Amministratrice da un solo membro comune.
Ogni membro della Commissione Amministratrice dura in carica cinque
anni ed è rieleggibile; i membri della Commissione possono essere
anche non soci. Nel caso di rinnovo dell’Organo Direttivo di un
Ente Socio, prima della scadenza del quinto anno, si ha l’automatica
decadenza del membro designato nella Commissione Amministratrice.
La perdita della qualità di socio per recesso od esclusione,
come previsto dall’art. 5, comporta di diritto la decadenza del
membro designato nella Commissione Amministratrice, con effetto dalla
data di adozione della relativa deliberazione di esclusione da parte
della stessa Commissione Amministratrice o, in caso di recesso, dalla
data della scadenza decennale o quinquennale di operatività del
recesso.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Direttore
Tecnico o da altro personale all’uopo incaricato.
La Commissione Amministratrice si riunisce presso la sede sociale o
altrove, purchè in Provincia di Sondrio, previa convocazione
da farsi a mezzo lettera raccomandata spedita a tutti i componenti della
Commissione stessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’adunanza, o, in caso di particolare urgenza, a mezzo telegramma
spedito almeno due giorni prima, con avviso contenente l’ordine
del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, ogni qualvolta
il Presidente del Consorzio (o, in caso di sua assenza o impedimento,
il Vice-Presidente) lo ritenga comunque opportuno o ne sia fatta richiesta
scritta, con l’indicazione degli argomenti da discutere, da parte
di almeno due membri in carica.
In assenza di formale convocazione, la Commissione è validamente
costituita in forma totalitaria con la presenza di tutti i suoi componenti
in carica.
La Commissione è presieduta dal Presidente del Consorzio, o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o, in difetto,
dal membro più anziano d’età presente; il Presidente
della riunione è assistito per la redazione del verbale della
seduta dal Direttore Tecnico, o, in mancanza, da un altro Segretario
anche non socio o membro della Commissione designato dagli intervenuti;
il verbale della riunione dovrà essere sottoscritto dal Presidente
dell’adunanza e da colui che svolge le funzioni di Segretario.
La Commissione amministratrice delibera validamente con la presenza
di almeno la metà dei suoi membri in carica, e con voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale
il voto di colui che presiede la riunione.
Art. 10 (Funzioni della Commissione Amministratrice)
La Commissione amministratrice è investita dei più ampi
poteri per la gestione del Consorzio; essa può pertanto compiere
tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione
che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di
quelli che per legge o per Statuto sono deferiti alla esclusiva competenza
dell’Assemblea.
In particolare alla Commissione amministratrice spetta :
a)- nominare il Direttore Tecnico
b)- predisporre, per l’approvazione da parte dell’Assemblea
consorziale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro i termini
stabiliti dall’articolo 18, e redigere la situazione patrimoniale
da depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese ai sensi
dell’art. 2615 bis Codice civile;
c)- determinare la misura del contributo annuale a carico dei soci e
della eventuale quota di adesione iniziale;
d)- formulare proposte all’Assemblea in materia d’indirizzo
generale, di criteri di riparto, di programmi d’intervento ed
ammissione di nuovi soci.
Art. 11 (Presidente del Consorzio)
La firma e la legale rappresentanza del Consorzio, sia nei
confronti dei terzi che in giudizio , ai sensi dell’art. 2613
Cod. Civ., spettano al Presidente del Consorzio, e, in caso di sua assenza
o impedimento, al Vice-Presidente, con facoltà di nominare avvocati
e procuratori alle liti anche per giudizi di cessazione e di revocazione,
nonchè procuratori speciali ad negotia per determinati atti.
Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea
consorziale e della Commissione amministratrice e presiede le riunioni
dell’Assemblea consorziale e della Commissione amministratrice.
Il Presidente, scelto anche tra persone diverse dai soci o rappresentanti
dei soci, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
Il Vice-Presidente è nominato tra i membri della Commissione
amministratrice.
Art. 12 (Indennità. Rimborso spese)
Al Presidente del Consorzio compete, per lo svolgimento delle sue funzioni,
un’indennità di carica, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Ai membri della Commissione amministratrice ed al Vice Presidente è
corrisposto un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese dipendenti
dallo svolgimento delle attività consortili.
Art. 13 (Collegio dei Revisori dei conti)
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi,
uno dei quali scelto fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali
dei conti, e di due supplenti, eletti dall’Assemblea consorziale
anche tra i non soci.
I Revisori durano in carica tre esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili.
Al Collegio dei Revisori dei conti spetta il controllo, la verifica,
e la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili del Consorzio.
Art. 14 (Direttore tecnico)
Il Direttore tecnico viene nominato dalla Commissione amministratrice;
egli deve avere conseguito la laurea in Scienze forestali o equipollente,
oltre all’abilitazione all’esercizio della professione.
Il Direttore tecnico dirige il personale del Consorzio e dà esecuzione
agli atti degli organi consortili, svolge inoltre le funzioni di Segretario
della Commissione amministratrice ed è incaricato della tenuta
dei libri e dei registri del Consorzio. Dovranno in ogni caso essere
tenuti il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea
consortile, il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione
amministratrice ed il libro degli associati.
Art. 15 (Fondo consortile)
Il fondo consortile è costituito dalle seguenti entrate patrimoniali
e dai beni con esse acquisiti:
a)- quote ordinarie di iscrizione iniziale e di associazione annuale
dei soci ed eventuali quote straordinarie corrisposte dagli stessi in
conto capitale;
b)- importo delle penalità versate dai soci inadempienti;
c)- contributi concessi dalla C.E.E., dallo Stato, Regione, Enti locali,
Enti pubblici e privati;
d)- proventi derivanti da attività prestate a favore di terzi;
e)- ogni altra eventuale entrata patrimoniale del Consorzio.
Per la durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione
del fondo consortile, e i creditori particolari dei consorziati non
possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, ai sensi dell’art.
2614 Codice Civile. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio
dalle persone che hanno la rappresentanza, i terzi possono fare valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni
assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati
rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.
In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati, il debito dell’insolvente
si ripartisce in proporzione delle quote. La responsabilità verso
i consorziati di coloro che sono preposti al Consorzio è regolata
dalle norme sul mandato. La Commissione amministratrice, nei casi di
indifferibilità ed urgenza, potrà deliberare incrementi
od integrazioni delle quote di contribuzione ordinaria dei soci per
comprovate esigenze connesse al conseguimento degli scopi consortili.
Art. 16 (Strutture operative)
Il Consorzio, con deliberazione della Commissione amministratrice, potrà
istituire presso la sede sociale o altrove, come previsto dall’art.
1, un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi,
ai sensi dell’art. 2612 Codice Civile, e dotarsi di strutture
e supporti operativi; potrà inoltre assumere il personale necessario
allo svolgimento delle attività consortili oppure impiegare nelle
attività consortili personale messo a disposizione dagli associati.
Art. 17 (Investimenti)
Gli oneri relativi agli investimenti, per la parte non coperta da finanziamento
pubblico, sono posti a carico del socio proprietario dei beni sui quali
sono stati realizzati gli interventi.
Per la realizzazione degli interventi è sempre necessario il
preventivo consenso scritto del proprietario dei terreni sui quali sono
previsti gli interventi stessi o il voto favorevole espresso dal rappresentante
del socio interessato.
I beni sui quali sono stati realizzati gli interventi saranno utilizzati,
senza onere alcuno, dal Consorzio sino a quando tali beni parteciperanno
alla gestione associata.
Gli interventi anche immobiliari realizzati dal Consorzio nell’ambito
della gestione associata, sono acquisiti al patrimonio del proprietario
del terreno interessato dall’investimento.
Art. 18 (Esercizio sociale. Bilancio)
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale,
la Commissione amministratrice provvede alla redazione della situazione
patrimoniale del Consorzio, osservando le norme relative al bilancio
di esercizio delle società per azioni, ed al suo deposito presso
l’ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell’art.
2615 bis Codice Civile .
Per i successivi adempimenti dell’Assemblea consorziale, entro
il 31 ottobre la Commissione amministratrice predispone il Bilancio
preventivo ed il programma degli investimenti per l’esercizio
successivo. Alla fine di ogni esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio stesso, la Commissione amministratrice provvede
alla redazione del Bilancio consuntivo e dei conti separati relativi
ai singoli consorziati. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio,
la Commissione amministratrice dovrà inviare ai singoli consorziati
il Conto consuntivo ed i relativi conti delle gestioni separate. La
Commissione amministratrice delibera la destinazione di eventuali sopravvenienze
attive ed il ripiano delle poste passive. Analoghi provvedimenti sono
assunti in caso di scioglimento del Consorzio.
Art. 19 (Regolamenti)
L’Assemblea consorziale deve deliberare, entro un anno dalla costituzione
del Consorzio e con la maggioranza di due terzi dei soci, il regolamento
di esecuzione del presente Statuto, predisposto dalla Commissione amministratrice
e disciplinante in dettaglio il contratto di Consorzio, per quanto non
previsto dalla legge o dal presente Statuto, con particolare riferimento
agli obblighi dei consorziati ed alle sanzioni pecuniarie per il loro
inadempimento, nonchè ad eventuali ulteriori condizioni per l’ammissione
di nuovi consorziati.
I regolamenti interni di disciplina dell’attività ordinaria
del Consorzio sono approvati dalla Commissione amministratrice.
Art. 20 (Scioglimento e liquidazione)
Il Consorzio si scioglie per le cause indicate all’art. 2611 del
Codice Civile. In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea
consorziale delibera i termini e le modalità per la liquidazione,
nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e adotta
i provvedimenti necessari in ordine alla eventuale ricorrenza di sopravvenienze
attive o passive, deliberando in particolare sulla devoluzione del patrimonio
sociale.
Art. 21 (Clausola compromissoria)
La risoluzione di eventuali controversie tra i soci e tra questi ed
il Consorzio, in materia di applicazione ed interpretazione del presente
statuto, è demandata ad un arbitro nominato di comune accordo
tra le parti, o in difetto, ad un collegio arbitrale composto da tre
arbitri due dei quali designati dalle parti, ed il terzo, con funzioni
di Presidente, nominato dai due arbitri stessi, o, in mancanza di accordo,
dal Presidente del Tribunale di Sondrio.
L’arbitro o il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente
e senza formalità di procedure, salvo il principio del contraddittorio.
Il lodo arbitrale ha immediata efficacia obbligatoria fra le parti.
Art. 22 (Altre norme)
I soci sono tenuti all’osservanza delle norme del presente statuto,
del relativo regolamento di esecuzione, dei regolamenti interni, e delle
deliberazioni prese dagli organi consortili in conformità alla
legge, al presente statuto ed ai regolamenti predetti. Per quanto non
previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme statali,
regionali e del Codice Civile, vigenti in materia di consorzi.
Art. 23 (Personalità giuridica)
Il Consorzio, su corrispondente deliberazione dell’Assemblea consortile,
potrà richiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica, anche quale Consorzio di miglioramento fondiario di cui all’art.
863 Codice Civile.
|