|
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLO STATUTO
Art. 1 (Campo di applicazione del regolamento)
Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto,
oltre che dalle disposizioni dell’atto costitutivo e dallo Statuto,
dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte
integrante del contratto del Consorzio.
TITOLO 1
LE ATTIVITA’ DEL CONSORZIO
Art. 2 (Attività di interesse collettivo)
Il Consorzio avendo per oggetto lo svolgimento di tutte le attività
mutualistiche tendenti alla conservazione, valorizzazione e miglioramento
delle proprietà agro-silvo-pastorali e delle risorse ambientali,
può esercitare, in forma autonoma e nell’interesse di tutti
gli associati, le seguenti attività:
· coordinare e/o gestire attività connesse ai rapporti
foresta/agricoltura, foresta/industria, ambiente/turismo;
· promuovere in modo organico ed efficace iniziative e rapporti
fra gli organi comunitari, statali, regionali, provinciali e della Amministrazione
in genere ed il mondo delle proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche
e private
· ricercare ed acquisire finanziamenti necessari alla conservazione
e alla valorizzazione del settore agricolo, forestale, turistico e ambientale,
con particolare attenzione alle zone svantaggiate di montagna alpina
· coordinare nell’ambito del comprensorio territoriale
della Comunità Montana Alta Valtellina le diverse iniziative
e le diverse attività che gli Enti associati attuano o intendono
attuare nel proprio territorio, mediante lo scambio di esperienze tra
i diversi associati e con l'attuazione di iniziative per l'aggiornamento
ed il perfezionamento tecnico nel campo della gestione razionale e per
il progresso dell'economia agro silvo pastorale.
· favorire sinergie e scambi tecnico-commerciali tra i diversi
Enti associati, e promuovere lo sviluppo di impianti e servizi che favoriscano
la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti principali
e secondari delle aree oggetto d'intervento.
· avviare iniziative di sperimentazione in concorso con istituzioni
accademiche e universitarie, con amministrazioni pubbliche preposte
alla tutela e sviluppo degli ambienti agro-forstali, del paesaggio e
in genere dei territori montani.
· collaborare con la Regione Lombardia nella formulazione di
proposte e suggerimenti in merito a leggi e normative in campo agricolo,
forestale ed ambientale, nella elaborazione e revisione dei piani di
Assestamento, nell’attivazione di un osservatorio regionale permanente
del legno.
· fornire un’azione di sorveglianza e monitoraggio del
patrimonio agro-silvo-pastorale associato e sul territorio dell’Alta
Valle in genere.
Art.3 (Attività di interesse individuale)
Il Consorzio può fornire, inoltre, dietro specifico mandato,
su i terreni di proprietà o in conduzione del richiedente, i
seguenti servizi:
· conservazione, miglioramento ed ampliamento del bosco tramite
rimboschimenti e rinfoltimenti;
· aggiornamento e revisione dei piani economici;
· incremento e valorizzazione della produzione forestale, e di
quella legnosa, in particolare;
· valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche e tutela
e incremento di flora e fauna;
· valorizzazione dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali;
· realizzazione di opere e di interventi per la prevenzione e
la difesa dei boschi da incendi e malattie
· manutenzione e miglioramento della viabilità rurale
ed in particolare di quella forestale;
· difesa del suolo e sistemazioni idrauliche-forestali;
· conservazione e miglioramento dei pascoli montani
· adeguamento igienico-sanitario degli alpeggi e ammodernamento
degli impianti lattiero-caseario
· conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico
e privato
· conservazione, realizzazione e miglioramento di strutture,
opere e impianti a finalità turistico-ricreative e sportive
· occupazione della manodopera locale al fine di contribuire
al mantenimento delle popolazioni locali
· servizio di custodia e sorveglianza dei patrimoni agro-silvo-pastorali
Art.4 (Gestione e amministrazione dei patrimoni associati)
Il Consorzio può anche gestire ed amministrare i beni agro-silvo-pastorali
dei singoli consorziati, a seguito di uno specifico atto formale che
stabilisca la durata dell’affidamento, gli ambiti della gestione,
diritti e doveri delle parti contraenti.
La gestione sarà autonoma e separata per ogni singolo consorziato.
Art.5 (Operazioni)
Per realizzare le proprie attività il Consorzio potrà
compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente
connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la stipulazione
con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, od ente, di
apertura di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui
ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.
Il Consorzio potrà concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed
in genere garanzie a favore e nell’interesse dei consorziati,
nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi
operazione ritenuta dalla Commissione Amministratrice necessaria ed
utile per il conseguimento degli scopi sociali.
Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità
verso terzi potrà essere iniziata dal Consorzio se in precedenza
i consorziati interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie
(provvedendo al finanziamento dell’operazione stessa ed alla copertura
di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione,
oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dalla Commissione
Amministratrice circa l’adempimento da parte loro delle rispettive
obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.
Art. 6 (Svolgimento dei compiti)
Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Consorzio :
a) provvede con beni ed attrezzature propri o dei consorziati, previa
apposita convenzione ;
b) utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati, di imprese
messi a sua disposizione mediante apposite convenzioni ;
c) può assumere personale con contratti d’opera ed instaurare
rapporti di lavoro subordinato ;
d) amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli
altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.
TITOLO 2
LA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DEL CONSORZIO
Art. 7 (Criteri generali di gestione)
Per la definizione dei compiti di cui al precedente titolo la Commissione
Amministratrice predispone un programma annuale di intervento, e relativo
bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
dei Soci. Il programma annuale dovrà indicare le azioni generali
di interesse collettivo e gli interventi specifici concordati con soci
e/o clienti.
Art. 8 (Criteri generali di riparto)
I costi di gestione ed amministrazione del Consorzio, relativi alle
attività generali di interesse collettivo elencate all’art.2
del presente regolamento, detratti i contributi della Regione o di altri
Enti e gli eventuali proventi, saranno sopportate totalmente dai consorziati
tramite il versamento di un contributo annuale ordinario, ripartito
tra i Soci secondo le seguenti modalità : 50% gli Enti proprietari,
45% la Comunità Montana, 5% gli Enti non proprietari. La suddivisione
del contributo tra gli Enti proprietari sarà proporzionale alla
superficie fondiaria consorziata di ciascuno; per quanto riguarda gli
Enti non proprietari in parti uguali.
Per le attività compiute dal Consorzio in nome e per conto di
un Socio o di un cliente, le entrate e le uscite saranno imputate al
richiedente stesso.
TITOLO 3 RAPPORTI SOCIETARI
Art. 9 (Modalità di ammissione dei soci)
Il soggetto che intende far parte del Consorzio dovrà inoltrare
domanda alla Commissione Amministratrice secondo le modalità
stabilite dal regolamento vigente.
La domanda di ammissione dovrà contenere l’esatta denominazione
dell’impresa, dell’ente, della persona o dell’associazione,
la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante.
Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firma
autografa del legale rappresentante attestante la conoscenza delle norme
statutarie, nonché di quelle del regolamento in atto e l’accettazione
di ogni clausola in esse contenuta.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti :
A) PER ENTI PROPRIETARI:
a) in caso di ente pubblico:
* delibera del consiglio comunale o dell’ente ;
* certificato catastale delle particelle fondiarie da consorziare;
b) in caso di proprietà privata individuale :
* certificato catastale delle particelle fondiarie da consorziare;
c) in caso di proprietà privata associata :
* estratto autentico dello Statuto sociale in vigore ;
* delibera dell’assemblea dei soci che ha approvato l’adesione
al Consorzio ;
* certificato catastale delle particelle fondiarie da consorziare.
d) in caso di società :
* certificato di iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale
competente, dal quale risultino le cariche sociali in atto, i poteri
degli amministratori ed i carichi pendenti ;
* estratto autentico dello Statuto sociale in vigore ;
* delibera dell’organo sociale che ha approvato l’adesione
al Consorzio.
* certificato catastale delle particelle fondiarie da consorziare;
e) in caso di ditta individuale :
* certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura, Artigianato ;
* certificato catastale delle particelle fondiarie da consorziare;
* certificato del casellario giudiziario del tribunale per carichi pendenti
;
B) ENTI NON PROPRIETARI
a) in caso di ente pubblico:
* delibera del consiglio comunale o dell’ente ;
b) in caso di proprietà privata associata :
* estratto autentico dello Statuto sociale in vigore ;
* delibera dell’assemblea dei soci che ha approvato l’adesione
al Consorzio ;
c) in caso di società :
* certificato di iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale
competente, dal quale risultino le cariche sociali in atto, i poteri
degli amministratori ed i carichi pendenti ;
* estratto autentico dello Statuto sociale in vigore ;
* delibera dell’organo sociale che ha approvato l’adesione
al Consorzio.
d) in caso di ditta individuale :
* certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura, Artigianato ;
* certificato del casellario giudiziario del tribunale per carichi pendenti
;
In ogni caso la Commissione Amministratrice potrà richiedere
ulteriore documentazione.
La Commissione Amministratrice, previo esame della regolarità
dell’istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere espresso
in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione
all’Assemblea, alla quale è demandata ogni decisione al
riguardo.
La decisione assembleare di ammissione al Consorzio di un nuovo socio
dovrà essere comunicata all’interessato entro 30 giorni
dalla decisione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
e dovrà riportare la data di decorrenza del titolo di socio e
gli adempimenti dovuti.
Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento,
ma senza obbligo di motivazione.
La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta
ad impugnativa.
Art. 10 (Obblighi dei consorziati)
La quota di ammissione al consorzio è fissata in Lire 100.000
lire per le proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche e private
ed in Lire 100.000 per i consorziati che non possiedono proprietà
fondiarie. Per i Comuni della Comunità Montana Alta Valtellina
la quota di ammissione è gratuita.
Per operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al Consorzio
da parte di una o più proprietà e/o imprese consorziate,
la commissione amministratrice potrà richiedere a queste uno
specifico adeguato apporto al fondo consortile.
Per le operazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli
soci rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.
In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvenza
si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
L’eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare
a un gruppo di soci mandanti del Consorzio in specifiche operazioni
dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del
conferimento del mandato. I consorziati interessati dovranno fornire
pro-quota le controgaranzie per le cauzioni a per le altre garanzie
cui sarà tenuto il Consorzio.
Ai fini del perfetto compimento dell’oggetto consortile, i consorziati
si obbligano a dare la propria assistenza in favore del Consorzio anche
attraverso la prestazione pro quota e senza vincolo di solidarietà
di garanzie, controgaranzie, fideiussioni e cauzioni, per risolvere
tempestivamente tutte le necessità insorgenti.
Tali garanzie saranno sempre proporzionali all’impegno economico
da ciascuno apportato nell’organizzazione comune e cioè
in base alla quota di partecipazione al fondo consortile.
Art. 11 (Recesso o esclusione)
In caso di recesso volontario, il socio deve far pervenire comunicazione
scritta al Presidente entro l’anno antecedente a quello di scadenza
dei quinquenni , secondo quanto previsto all’art. 5 ultimo comma,
dello Statuto. L’esclusione è deliberata dalla commissione
amministratrice a maggioranza dei suoi componenti. E’ fatto salvo,
in ogni caso, l’eventuale risarcimento del danno.
Nei casi di recesso od esclusione il contributo di partecipazione al
fondo consortile del socio receduto, decaduto e escluso accrescerà
proporzionalmente quello degli altri consorziati in ragione delle rispettive
quote di iscrizione.
I consorziati receduti, esclusi ed i nuovi titolari delle imprese o
proprietà trasferite per causa di morte o per atto fra vivi che
non siano ammessi al Consorzio sono responsabili verso lo stesso e verso
terzi nei modi indicati nell’art. 2615 c.c. per tutte le obbligazioni
assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne
parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla
stessa data.
Art. 12 (Sanzioni)
In caso di infrazione alle disposizioni dello Statuto, del regolamento
interno o delle delibere degli organi del Consorzio, il presidente invita
il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni
e convoca immediatamente la commissione amministratrice per i conseguenti
provvedimenti e per stabilire le evenutali sanzioni.
Art. 13 (Composizione del collegio arbitrale)
Il collegio arbitrale previsto all’art. 15 dello Statuto, è
costituito da tre componenti, dei quali due saranno designati rispettivamente
dalle parti interessate ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale,
sarà nominato dai primi due arbitri d’accordo o, in difetto
di accordo, dal presidente del tribunale territorialmente competente.
Allo stesso presidente del tribunale spetterà di nominare l’arbitro
che una delle parti avesse omesso di designare, purchè siano
decorsi venti giorni dall’invito a designarlo rivoltole dall’altra
parte con lettera raccomandata.
Nel caso che le parti interessate siano più di due, i tre arbitri
saranno scelti su accordo di tutte le parti e, se le parti non raggiungessero
l’accordo su nessuno dei tre arbitri o lo raggiungessero solo
su uno o due arbitri, l’arbitro o gli arbitri mancanti saranno
nominati dal presidente del tribunale competente che designerà
anche il presidente del collegio.
Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà
di forma, salvo il diritto al contraddittorio.
Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro sessanta
giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta
influenza sullo svolgimento dell’attività del Consorzio.
In questo caso, il termine massimo sarà di trenta giorni. La
sussistenza o meno del caso di urgenza sopra previsto è rimessa
alla decisione del consiglio di amministrazione.
TITOLO 4 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSORTILI
Art. 14 (Funzionamento dell’assemblea generale dei consorziati)
L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno,
entro Febbraio per l’approvazione del bilancio consuntivo e entro
Novembre per definire il bilancio preventivo. L’assemblea straordinaria
si riunisce ogni qualvolta la Commissione Amministratrice lo ritenga
necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un
terzo degli associati.
L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata
dal Presidente della Commissione Amministratrice mediante avviso di
convocazione spedito per lettera raccomandata a ciascun socio almeno
15 giorni prima della riunione , salvo casi di urgenza.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti
all’ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione ed
anche quella dell’eventuale seconda convocazione.
Le funzioni del segretario dell’assemblea sono svolte dal direttore
tecnico.
Art. 15 (Funzionamento della Commissione Amministratrice)
La Commissione Amministratrice si riunisce quando lo ritenga opportuno
il Presidente o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti.
La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata da
spedirsi almeno 5 giorni prima della data della riunione ; in caso di
urgenza l’avviso di convocazione può essere spedito anche
3 giorni prima della riunione, anche tramite fax.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti della Commissione Amministratrice;
ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza di voti presenti ; in caso di parità prevale il
voto del Presidente o chi ne fa le veci.
Per deliberazioni aventi oggetto l’assegnazione di lavori è
richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Le funzioni di segretario della Commissione Amministratrice sono svolte
dal direttore tecnico.
Art. 16 (Funzionamento del collegio dei revisori dei conti)
Nell’adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto il collegio
dei revisori dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune
in ordine all’andamento della gestione ed ha, in particolare,
l’obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio
di amministrazione.
Copia della relazione è allegata al rendiconto.
Art. 17 (Indennità, compensi e rimborsi agli Amministratori
)
Al Presidente del Consorzio compete, per lo svolgimento delle sue funzioni,
un’indennità di carica, oltre al rimborso di tutte le spese
sostenute e regolarmente documentate.
Ai membri della Commissione Amministratrice è riconosciuto un
gettone di presenza per ogni incontro o missione effettuata in connessione
con le proprie funzioni di carica, oltre che il rimborso di tutte le
spese di viaggio sostenute e regolarmente documentate.
Le indennità, i rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti al
Presidente ed ai componenti della Commissione Amministratrice saranno
determinati con apposita deliberazione da parte dell’assemblea,
in misura comunque non superiore a quanto previsto per gli amministratori
degli enti pubblici locali dal testo unico delle leggi sull’ordinamento
dei comuni.
Art. 18 (Indennità, compensi e rimborsi ai Sindaci)
Al Presidente del Collegio Sindacale, che dovrà essere iscritto
all’albo dei dottori commercialisti, compete, per il controllo,
la verifica e la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili,
un’indennità di carica.
Agli altri componenti del collegio dei revisori dei conti spetta, un
gettone di presenza per la partecipazione alle sedute regolarmente convocate,
e il rimborso delle spese di viaggio sostenute o regolarmente documentate.
Gli emolumenti ed i gettoni di presenza spettanti ai componenti ed al
presidente del collegio dei revisori dei conti saranno determinati con
apposita deliberazione dell’assemblea, e comunque in misura non
superiore a quanto stabilito dalle tariffe di categoria in vigore.
|