Atto costitutivo di Convenzione tipo tra il Consorzio e il Socio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMEPAGE

iL Comune di .............................., con sede in ………………………….., C.F. e P. IVA……………….., nel seguito sinteticamente definita anche «Comune.», a firma del suo legale rappresentante pro-tempore, sig.Sindaco ……………………, nato a ....................................il ..............……………..... nel suo attuale ruolo di .................. , il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma per conto e nell’esclusivo interesse dell’.............................................................................................................;
                                                              E
Il Consorzio Forestale Alta Valtellina, già iscritta all’Ufficio del registro imprese al n. 0047127 per il tramite della C.C.I.A.A. di Sondrio, , con sede legale in I- Valdisotto (SO), via Scleva, n. 14, c.f. n. 92010860143, p.i. n. 00693930141, a firma del sig. Claoti Flavio, nel suo ruolo di legale rappresentante pro-tempore dell’azienda, nato a Livigno (SO) il 19.06.1956, il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma nell’esclusivo interesse dell’azienda, e nel seguito sinteticamente definita anche «il consorzio» o «il soggetto gestore» (… le attività ad esso affidate per il tramite del vigente atto costitutivo e statuto consortile);

                                                         PREMESSO

che il Comune, al fine di una migliore utilizzazione del patrimonio forestale del territorio comunitari nonché per la gestione delle aree silvo – pastorali, con finalità di tutela e di valorizzazione dell’ambiente, ha promosso, con altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di un Consorzio denominato “Consorzio Forestale Alta Valtellina”;

che il soggetto gestore è stato istituito ai sensi dell’art. 2612 C.C. ed è pertanto qualificabile come consorzio volontario misto (rectius a partecipazione pubblica e privata) con attività esterna, di diritto privato, non dotato di personalità giuridica, dotato di soggettività passiva d’imposta (ai fini Iva, Irpeg, Irap, ecc.) e quindi di autonomia patrimoniale perfetta, in rapporto di mutualità coi consorziati, senza fini di lucro e che ai sensi del vigente atto costitutivo (composto da n. 8 articoli) e statuto consortile (composto da n. 23 articoli), sussiste:
la responsabilità dei consorziati verso i terzi limitata al fondo consortile (cfr. art. 15, c. 3, statuto consortile) per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio;
la responsabilità dei consorziati verso i terzi estesa, pro-quota, a tutti i consorziati, per le obbligazioni assunte in nome dei singoli consorziati (cfr. art. 15, c. 4, statuto consortile);

che è volontà delle parti disciplinare i relativi rapporti sottoforma di una «convenzione» (id est della presente convenzione);

di stabilire che, così come precisato dal T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 13/7/1998, n. 271, il contratto di servizio (o convenzione) ha come scopo quello di stabilire «la disciplina convenzionale (dell’attività), quale manifestazione della potestà organizzativa dell’ente locale (sottoforma) di atti amministrativi collegiali […] (i quali) rispondono unicamente a canoni di natura pubblicistica »;

che lo «statuto» del soggetto gestore comprende l’esercizio delle attività nel seguito trattate e che la legge non vieta ai Comuni la partecipazione ad un «consorzio volontario esterno di diritto privato» ex art. 2612 C.C., così come (seppur in via mediata) ciò è ben deducibile (tra l’altro) dalla sentenza Consiglio di Stato, 17/12/1976, n. 1419, nella quale veniva precisato che «La natura pubblicistica degli enti che concorrono a formare un consorzio non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest’ultimo, ancorché esso risulti costituito per perseguire anche finalità che riguardano i soggetti che lo compongono, in quanto anche i soggetti pubblici godono di capacità ed autonomia privata e, quindi, nell’esercizio di questa, possono compiere atti giuridici di diritto privato; pertanto, per i consorzi, ancorché costituiti fra enti pubblici, per i quali manchi una specifica disciplina da parte delle leggi vigenti, il riconoscimento della personalità giuridica non può sortire che sulla base della disciplina privatistica contenuta nell’art. 12 per le associazioni in genere, configurando il consorzio un tipo di struttura associativa caratterizzato dal perseguimento di interessi propri dei soggetti consorziati»;

6) che la presente convenzione rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione delle attività nel seguito trattate nel rispetto (in particolare) degli artt. 1 e 3, L. 241/1990 e fermo restando che il consorzio in esame, così come risulta in atti, è stato appositamente istituito «per lo svolgimento di determinate fasi» dei consorziati sulla base dei poteri riconosciuti ad un Comune dall’art. 11, C.C.;

7) che il rapporto tra il Comune e il Consorzio, non è qualificabile come «un rapporto di appalto (e/o fornitura) o di scambio», bensì come un «rapporto associativo», di sé per sé idoneo a non rendere obbligatoria l’applicazione di alcuna procedura concorsuale pubblicistica;

8) che, per il soggetto gestore, rientra nelle competenze del proprio organo esecutivo, deliberare l’approvazione della presente convenzione;

9) che il Comune con propria delibera consiliare e il soggetto gestore con delibera della Commissione Amministratrice, hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto della presente convenzione;

10) che per il rinvio operato dal c.3 ai cc. 1 e 2 dell’art 10 della L. R. n. 10/1998 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97 del 1994), si ha che Art. 10 (Sistema della viabilità locale) «[1] La Regione impegna le proprie risorse per realizzare la percorribilità e la sicurezza delle strade, in particolare : a) dei collegamenti tra i centri comunali e la strada statale o principale di accesso; b) dei collegamenti tra i centri comunali e le frazioni; c) della viabilità interpoderale e silvo-pastorale come definita nel comma 2. [2] La viabilità a servizio dell’attività agro-silvo-pastorale, non prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”, viene così classificata : a) interpoderale, se collega alle strade locali del Comune aziende agro-silvo-pastorali e non è soggetta al pubblico transito motorizzato; b) silvo-pastorale, se collega alla rete interpoderale o locale del Comune aree forestali pascolive e non è soggetta al pubblico transito. [3] La classificazione di cui al comma 2 è effettuata dalle Comunità montane sentiti i Comuni» e che, a sua volta, l’art. 15 (Strutture di gestione forestale) della citata legge prevede che «[1] Le strutture per la gestione delle unità territoriali forestali e boschive sono : a) il consorzio forestale costituito ai sensi degli articoli 139 e 155 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” e successive integrazioni e modificazioni; b) il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà pubbliche e private con finalità di interesse pubblico o generale di cui al citato R.D.L. n. 3267 del 1923; c) il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà privata; d) il consorzio di miglioramento fondiario costituito ai sensi degli artt. 71 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale”; e) le associazioni di proprietari. [2] Le Comunità montane promuovono la costituzione di strutture di gestione in relazione : alle caratteristiche forestali e boschive ed alla intensità degli interventi attivabili; all’ampliamento della sfera operativa per le strutture già esistenti che assicuri la gestione dei patrimoni forestali e boschivi di proprietà pubblica e collettiva ed eventualmente di patrimoni di proprietà privata; alla presenza di patrimoni silvo-pastorali di enti locali o demani civici idonei a contenere il degrado fondiario; alla presenza di aziende diretto-coltivatrici che assicurino imprenditorialità nella manutenzione delle risorse forestali e boschive, anche per l’attivazione di pluriattività ai sensi dell’art. 17 della legge n. 97 del 1994; alla gestione nei parchi o nelle aree protette regionali dei servizi di manutenzione del territorio. [3] La Comunità montana competente concede un contributo per le attività delle strutture di gestione di cui al comma 2. [4] La Comunità montana può utilizzare personale reperibile sulla base delle previsioni e delle provvidenze della legge per i lavori socialmente utili, assegnandolo alle strutture di gestione. [5] Per le attività di cui al presente articolo, la Comunità montana di riferimento è quella nel cui territorio ha sede la struttura di gestione, fermo restando il rispetto, per il territorio compreso in altre Comunità, dei programmi e delle norme ivi operanti».

11) che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle esigenze ed alle richieste della stessa, tenendo presenti le esigenze di uno sviluppo meno penalizzante degli assetti ambientali, così come (tra l’altro) emerso : 1) dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, 1992; 2) dalle Conferenze sulla Protezione delle Foreste in Europa di Strasburgo, 1990 e di Helsinky, 1993; 3) dalla Conferenza sul contenimento delle emissioni di CO2 di Kyoto, 1997; ecc., nonché dai più recenti interventi legislativi di intervento propositivo sul settore forestale con l’attivazione di particolari temi (cfr. artt. 9 e 24, L. 97/1994) nell’ambito del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) inserito, a sua volta, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) di cui alla L. 194/1984, con funzionalità di aggiornamento e condivisione delle informazioni a disposizione di tutti gli Enti collegati al sistema e riguardanti in particolare l’assestamento, i boschi da seme, la viabilità, via via pervenendo alla realizzazione del nuovo Inventario Forestale Nazionale (LFNI), nel quadro degli accordi raggiunti a livello mondiale nonché dall’inevitabile confronto con gli altri partners europei ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, L. 499/1999 (Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare e forestale), il cui strumento di cerniera tra la politica della C.E. e quella domestica sarà rappresentato dal Piano Forestale Nazionale (P.F.N.), utilizzando i fondi stanziati dall’U.E. e previsti dal Regolamento C.E. n. 1257/99, in attesa della legge quadro a superamento del R.D. 3267/1923.
Tale quadro normativo consentirà di realizzare un insieme di servizi rivolti alla collettività, basati su una infrastruttura telematica e sull’utilizzo integrato di informazioni presenti in banche dati diverse tra cui, in particolare, quelle del settore agricolo-forestale.
Il progetto si caratterizzerà particolarmente per l’architettura tecnica delineata che, sulla base dei principi e degli standard definiti negli studi per la realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.) e per la definizione del Sistema di Comunicazione dei dati Territoriali (S.C.T.) costituirà una valida base di collegamento tra l’Italia e la U.E., tra le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, tra questi enti ed i vari soggetti gestori;

12) che tali necessità della collettività potranno essere anche oggetto di monitoraggio del «livello di soddisfazione» della stessa;

13) che la durata della presente convenzione è pari alla durata del Consorzio, così come previsto dal vigente statuto sociale;

14) che la successiva stipula della presente convenzione avverrà a cura dei rispettivi legali rappresentanti, in armonia con quanto previsti dalla Cassazione, 6/11/1976, n. 4038), la quale ha precisato che «è noto che le persone giuridiche […] pubbliche, compiono la loro attività negoziale mediante il titolare dell’organo, che secondo i rispettivi ordinamenti è investito della rappresentanza legale (sindaco, presidente dell’ente, ecc.), previa determinazione dell’organo deliberatorio competente»;

15) che la durata temporale di cui al punto sub 13 è inoltre strumentale alla definizione dei piani programmi propri del soggetto gestore in esame e quindi dei relativi investimenti a lungo termine;

16) che la scelta di concentrare in un unico soggetto gestore le attività affidate al medesimo, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta affermando a livello U.E. (Unione Europea) in materia di servizi e attività di pubblica utilità, privilegiandone l’integrazione e quindi «l’universalità» dei servizi e delle attività messe a disposizione della generalità degli utilizzatori;

17) che le attività in esame verranno via via adattate alle future, eventuali, normative di settore (cfr., per esempio, sopra, punto n. 11);

18) che la presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituita. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all’altra :
· motivandone i contenuti;
· evidenziandone i benefici per la collettività;
· dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
· precisandone i tempi di attivazione suggeriti;
· e quant’altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Evidentemente su tali aspetti non potrà essere adito il collegio arbitrale di cui al successivo articolo 17;

19) che non trattasi di un soggetto (id est il Consorzio) deputato a gestire in forma diretta i servizi pubblici locali di cui agli artt. 31 e 113, T.U.E.L. ex D. Lgs. 267/2000 e che, in relazione alla dizione di cui ai «comuni e loro consorzi», si sottolinea che (nella fattispecie) trattasi sempre di consorzi di diritto pubblico qualificabili come «amministrazioni pubbliche» per la gestione di «funzioni» o di «servizi sociali» (cfr., per esempio, sotto il profilo normativo l’art. 1, c. 2, D. Lgs. 29/1993, l’art. 88, c. 1, D.P.R. 917/1986, ecc. ed ora, per tutti, l’art. 31, cc. 1 e 8, T.U.E.L., e, sotto il profilo giurisprudenziale Consiglio di Stato, ad. gen. 6/12/1990, n. 1730; Consiglio di Stato, sez. I, 6/2/1991, n. 103; ecc.) e non anche, come nel caso di specie, di diritto privato ai sensi dell’art. 2612 C.C.;

20) che, ai fini Iva, l’art. 4 D.P.R. 633/1972, c. 4, 1° capoverso, precisa che (con riferimento ai consorzi ex art. 2612, C.C.) «si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole», quali : 1) ricomprese nelle prime, le attività di cui all’art. 2195, C.C.; 2) ricomprese nelle seconde, le attività di cui all’art. 2135, C.C.;

21) che, sempre ai fini Iva, con riferimento al contenuto del punto sub n. 20, ad escludendum, vale a dire che il legislatore non considera le cessioni di beni e le prestazioni di servizi attratte al campo Iva se queste avvengono all’esterno (rectius se queste non avvengono nell’esercizio) di attività commerciali o agricole e che così non può che essere inteso (sotto il profilo ontologico) il significato dell’avverbio «soltanto» sopraccitato;

22) che il 2° capoverso del citato c. 4, art. 4 del D.P.R. 633/1972, a sua volta, precisa che «Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni o di prestazioni di servizi ai soci […] verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto […]»;

23) che in relazione all’art. 4 (Esercizio di imprese), c. 4, 1° capoverso, D.P.R. 633/1972, si ricorda che l’art. 3, c. 1 del vigente atto costitutivo consortile, prevede che detto Consorzio è stato costituito (tra l’altro) per «la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei soci […] e per la promozione di azioni di salvaguardia, di tutela, di gestione e di valorizzazione delle risorse delle aree montane e marginali»;

24) che in relazione all’art. 4 (Esercizio di imprese), c. 4, 1° e 2° capoverso, D.P.R. 633/1972, si ricorda che l’art. 4 (Gestione dei patrimoni dei soci) del vigente statuto consortile, ai cc. 1 e 2, prevede che «[1] Il Consorzio redige bilanci e tiene gestioni separate dei patrimoni agro-silvo-pastorali affidati in gestione dai soci. [2] La partecipazione dei soci proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali affidati in gestione alle spese ordinarie e straordinarie del Consorzio è stabilita in proporzione ai rispettivi patrimoni predetti, sulla base dei seguenti parametri, così come i consorziati non proprietari di terreni corrisponderanno invece una contribuzione determinata sulla base dei seguenti parametri […]»;

25) che sull’argomento, la Cassazione, 18/10/1985, n. 5127, ha precisato che «L’obbligo del partecipante ad un consorzio di versare a quest’ultimo i contributi necessari al soddisfacimento delle sue esigenze finanziarie, in dipendenza delle spese occorrenti per il raggiungimento dello scopo consortile, di quello di gestione, ovvero anche di liquidazione nel caso di delibera di scioglimento, pur derivando dalla suddetta qualità di partecipante, e non configurando corrispettivo di un servizio prestato, può essere fatto valere solo in forza di un bilancio debitamente approvato, alla stregua delle previsioni statutarie, ovvero di una deliberazione idonea a verificare la situazione finanziaria dell’ente ed a sostituire detto documento contabile, anche sotto il profilo della determinazione delle entrate incidenti sui singoli consorziati»;

26) che da quanto sopra emerge che (sempre in punto di fatto) il Consorzio in esame sviluppa contemporaneamente attività commerciali ed agricole ed attività non commerciali e non agricole;

27) che si rende quindi necessaria la distinzione nell’ambito dello stesso consorzio di cui trattasi, delle attività «istituzionali» da quelle «commerciali» : infatti, mentre, relativamente alle prime il Consorzio in esame non è soggetto a particolari formalità fiscali; in ordine alle seconde il Consorzio in esame è posto su un piano sostanziale e formale del tutto analogo delle società di capitali;

28) che l’art. 4 (Gestione dei patrimoni dei soci) del vigente statuto consortile, al c. 1, precisa che «[1] Il consorzio (gestisce il) patrimonio […] affidato in gestione dai soci»;

29) che sotto il profilo amministrativo - civilistico (cfr. Cassazione, sez. III, 3/9/1998, n. 8768) resta da definire a quale istituto la citata previsione statutaria si riferisce, in merito al patrimonio affidato dagli enti locali «atteso […] che gli atti amministrativi devono essere qualificati avuto riguardo alla loro esatta portata e a prescindere dalla loro formale denominazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 21/10/1992, n. 1049), dall’altro, che il nostro ordinamento conosce la figura della concessione amministrativa-contratto […] giusta i principi generalissimi in materia (cfr., ad esempio, art. 5, L. 6 dicembre 1971, n. 1034) la quale (ha) come oggetto i “beni pubblici”»;

30) che, per quanto compatibile con quanto precisato ai punti sub nn. 28 e 29, l’affidamento dei beni in esame da Comune al Consorzio in esame, tenendo conto della particolare natura degli stessi, avviene a titolo di concessione amministrativa con rinuncia ad un eventuale canone a favore della Comune concedente (noto che, un eventuale canone : 1) non sarebbe comunque attratto al campo Iva, come da risoluzione Ministero delle finanze, 15/3/1990, n. 550606; 2) sarebbe soggetto ad imposta di bollo; 3) sarebbe soggetto ad imposta di registro ex artt. 45 e 5, punto n. 2 della tariffa, parte I allegato «A» al D.P.R. 131/1986);

31) che non dovranno essere assoggettati ad Iva i contributi versati dagli aderenti al Consorzio in conto formazione fondo consortile o in conto quote ordinarie dovute genericamente in base a previsioni statutarie;

32) che saranno sottoposti al regime Iva quei contributi supplementari che verranno determinati sulla base di specifiche prestazioni o cessioni richieste dai consorziati e che, in quest’ultimo caso, il Consorzio emetterà fattura, seguendo la regolare procedura;

33) che, invece, nel caso di contributi da non assoggettare ad Iva occorre distinguere tra : 1) contributi in conto finanziamento (i quali sconteranno la sola imposta di bollo in misura fissa da assolversi sulla ricevuta che dovrà emettere il Consorzio, sulla quale sarà anche indicata la causa dell’esenzione dall’Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. «a», D.P.R. 633/1972; 2) rapporti finanziari connessi a contratti di mandato con rappresentanza (l’operazione dovrà essere registrata su apposita ricevuta da assoggettare alla sola imposta di bollo in misura fissa, indicando la causale dell’esclusione dall’Iva ai sensi dell’art. 15, comma 1, punto n. 3, D.P.R. 633/1972. Viceversa, il corrispettivo relativo all’attività di mandato dovrà essere regolarmente sottoposto ad Iva); 3) versamenti in conto costituzione fondo consortile (i quali sconteranno la sola imposta di registro secondo le regole illustrate al successivo punto n. 34 e fermo restando che il consorzio beneficiario emetterà ricevuta da assoggettarsi ad imposta di bollo, indicando la causale dell’esenzione;

34) che, quindi, i contributi versati dai consorziati, in sede di costituzione o successivamente, e destinati ad affluire al fondo consortile, sono considerati conferimenti e sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa (attualmente pari a lire 250.000) (cfr. art. 4, n. 5, Tariffa, parte I, D.P.R. 131/1986);

35) che, in esecuzione all’art. 3, c. 2 dell’atto costitutivo ed all’art. 19 del vigente statuto consortile,

SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue.
Titolo I
Le attività di pubblico interesse oggetto di affidamento

Art. 1
( Recepimento della premessa )
1) Le premesse sono parti integranti, inscindibili e sostanziali della presente convenzione, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l’assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con la presente convenzione.

Art. 2
( Finalità della convenzione )
1) La presente convenzione ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra il Comune ed il soggetto gestore circa i beni e le attività dal primo a quest’ultimo affidati, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale del soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunitaria, a favore della cittadinanza servita.

2) Esso rappresenta le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi nel rispetto del vigente atto costitutivo e statuto consortile e dell’art. 1710 C.C.
Art. 3
( Oggetto della convenzione )
1) Sulla base dell’art. 2 (Oggetto) dello statuto consortile «[1] Il Consorzio ha per scopo la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei soci, delle risorse naturali ed ambientali dei parchi e delle aree protette di cui alla legge 06.12.1991 n° 394, la promozione di azioni di salvaguardia, di tutela, di gestione e di valorizzazione delle risorse delle aree montane e marginali. Per la realizzazione di tale scopo, verrà istituito un apposito ufficio adibito allo svolgimento dell’attività esterna del Consorzio, ai sensi dell’art. 2612 codice civile, ed il Consorzio medesimo potrà partecipare ad altri consorzi, società consortili anche cooperative o miste, società, enti, imprese, organismi interconsortili ed associazioni in genere, operanti nella provincia di Sondrio e nelle province limitrofe, ed aventi scopi analoghi, affini, collegati, o comunque, connessi al proprio. [2] L’organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell’ambito del territorio affidato alle competenze del consorzio stesso, quali : 1. la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche, agricole, turistiche e ambientali; 2. la tutela e manutenzione di aree a verde, a finalità ecologiche, naturalistiche, turistiche e ricreative; 3. la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco; 4. lo sviluppo dell’alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli; 5. la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali; 6. la tutela dell’ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell’assetto idrogeologico di terreni e corsi d’acqua, anche mediante l’esecuzione di opere e lavori di sistemazione idraulico-forestali con tecniche di bioingegneria; 7. la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d’acqua per l’esercizio della pesca sportiva; 8. la formazione tecnico-professionale di giovani e addetti del settore agro-silvo-pastorale, del comparto turistico-sportivo e della manutenzione territoriale; 9. la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell’ambiente, della forestazione, dell’agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche; 10. la gestione di iniziative, strutture e impianti per l’agriturismo, lo sport ed il tempo libero. [3] Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare, assumere mutui e prestare garanzie in genere, anche a favore di terzi, soci o non soci. [4] Il Consorzio è soggetto di diritto privato e non ha finalità di lucro».

3) Il soggetto gestore si impegna ad uniformare la gestione dei beni e delle attività indicate nel precedente comma 2 ai principi generali di qualità (qui richiamati esclusivamente in via analogica) di cui all’art. 112, c. 3, T.U.E.L. e quindi al capo III, art. 11, D. Lgs. 286/1999 e s.i., e più esattamente ai principi di :

1) eguaglianza
l’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione delle attività alle esigenze della collettività di riferimento;

2) imparzialità
il soggetto gestore ha l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti della collettività di riferimento, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

3) continuità
la gestione dei beni e delle attività, nell’ambito delle modalità stabilite dallo statuto e dalla presente convenzione, deve essere continua, regolare e senza interruzioni;

4) partecipazione
la collettività di riferimento può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento della fruizione dell’uso dei beni e delle attività di cui trattasi.
Il soggetto gestore dà sollecito riscontro alla collettività di riferimento circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate;

5) efficacia, efficienza, economicità
la gestione dei beni e le attività in esame deve essere sviluppata in modo da garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità propria del Comune ai sensi dell’art. 97, Costituzione (in generale) e dell’art. 1, L. 241/1990 (in particolare).
Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

4) In caso di violazione di tali norme il soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli della presente convenzione.

5) Il soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest’ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento di quanto compreso nel presente articolo, anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l’ente locale anche in sede di presentazione delle relative domande.

6) Il soggetto gestore si obbliga a sviluppare ogni altra attività connessa, complementare, affine e/o a completamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo.

Art. 4
( Obblighi generali del Comune e del soggetto gestore )
1) Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei fini istituzionali perseguiti dal soggetto gestore.

2) Nell’ambito delle attività in esame, il Comune è, e resta, l’unico titolare delle stesse ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente.

3) In particolare, il Comune si impegna :
a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, sulla sanità, ecc.
b) permettendo al soggetto gestore di avvalersi degli uffici e dei servizi comunitari competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative inerenti alla presente convenzione.

4) Il Comune si impegna inoltre, per tutta la durata della presente convenzione, a collaborare con il soggetto gestore, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento degli scopi propri del soggetto gestore ed in genere dei compiti istituzionali dello stesso, con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi delle proprie competenze istituzionali.

5) Il soggetto gestore si impegna, così come si impegnerà :
a) a svolgere i propri fini istituzionali nel rispetto delle vigenti leggi;
b) all’esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario;
c) a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza, per un adeguato massimale, per la copertura della responsabilità civile verso la Comunità Montana e verso terzi, generato dall’esercizio delle attività e dalla gestione dei beni di cui al vigente atto costitutivo, statuto e alla presente convenzione.

Art. 5
( Ambiti territoriali )
1) I servizi in esame sono svolti, per quanto attiene la gestione dei beni e delle relative attività, sul territorio del Comune.

Art. 6
( Carattere della gestione )
1) La gestione dei beni e delle attività oggetto della presente convenzione rispondono a fini pubblicistici sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e, per quanto compatibili, con le disposizioni ex L. 146/1990 e s.i. attinenti, i servizi pubblici essenziali.

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione, il Comune potrà, ai sensi dell’art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto e/o altra azienda, il soggetto gestore per l’esecuzione d’ufficio ad esso affidato, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C.

Art. 7
( Osservanza delle leggi e dei regolamenti )
1) Il soggetto gestore avrà l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti in particolare ed agli altri eventuali soggetti da esso coinvolti, oltre alle norme specificate nella presente convenzione, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti.

Art. 8
( Estensione delle attività )
1) Ai sensi e per gli effetti di quanto anche già precisato al precedente art. 3, c. 6, il soggetto gestore si impegna ad eseguire su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori gestioni di beni e/o attività, che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.

2) Il tutto rispettati i presupposti di cui all’ultimo comma dell’art. 3 e compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative (da preventivamente concordarsi tra le parti) per acquisirne il relativo patrimonio conoscitivo.

Titolo II
Miglioramento e controllo della gestione

Art. 9
( Iniziative a miglioramento della gestione )
1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare la gestione di quanto affidato dal Comune al soggetto gestore, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.

2) Il soggetto gestore si obbliga ai sensi dell’art. 1710 C.C., a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze C.E., statali, regionali, provinciali, comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.


Art. 10
( Controllo della gestione )
1) Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, panel, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l’efficacia e l’efficienza di quanto affidato al soggetto gestore, ai fini della effettiva applicazione dell’art. 1, L. 241/1990 e art. 97 Costituzione.

2) Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione di cui trattasi, nonché nei luoghi in cui venga svolta l’attività principale, ovvero qualunque attività connessa. Il Comune può altresì effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione della collettività di riferimento, con spese a suo carico.
In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l’acquisizione di copie documentali o l’assunzione di testimonianze comunque relative alla gestione in esame, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunitaria.

3) Il soggetto gestore presta all’ente ogni collaborazione nell’espletamento delle attività di cui sopra.

4) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

Art. 11
( Divieto di cessione delle attività)
1) E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale dei profitti, degli obblighi e delle attività totali o parziali derivanti dalla presente convenzione, senza il preventivo consenso scritto del Comune.
Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto consortile e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza.

2) Questa stipulazione non si applicherà a eventuali forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi e quant’altro necessario per quanto previsto dalla presente convenzione a carico del soggetto gestore, che potranno da questi essere esternalizzati, nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l’unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nella presente convenzione.

3) In caso di cessione autorizzata, il soggetto gestore resterà l’unico responsabile verso il Comune del regolare espletamento della gestione in esame, nel rispetto del presente contratto.


Art. 12
( Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina )
1) Il soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti la gestione dei beni e/o delle attività in esame.

2) Il soggetto gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

3) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione di quanto ad esso affidato dal Comune che per la relativa disciplina interna ed esterna verso la collettività di riferimento.

4) Nei confronti dei dipendenti il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994, D. Lgs. 242/1996 e s.i., ed in materia assistenziale e previdenziale.

5) Il soggetto gestore è pertanto l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.


Art.13
( Obblighi particolari del Comune )
1) Il Comune si impegna a cooperare, per quanto possibile, per agevolare il migliore espletamento della gestione affidata al soggetto gestore con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2) L’obbligo di cooperazione istituzionale di cui al comma che precede si può tradurre, in particolare :

a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune ed il soggetto gestore;
b) nel tempestivamente informare il soggetto gestore sui programmi di sviluppo territoriale ed ambientale, onde acquisirne eventuali osservazioni;
c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso del Comune;
d) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il soggetto gestore sulle modifiche ai regolamenti comunitari che possono, in qualsiasi modo, influire sull’attività in esame, acquisendone parere non vincolante.

Titolo III
Cause di risoluzione del contratto

Art. 14
( Risoluzione del contratto consortile )
1) Fermo restando il divieto di recesso previsto dagli artt. 5, c. 3 e 5 del vigente statuto consortile per cause rientranti nella volontaria determinazione del Comune e quindi a prescindere da cause oggettive configgenti con gli obblighi posti in capo al Comune stessa sulla base dell’art. 17 Costituzione, degli artt. 1 e 3, L. 241/1990, e dell’art. 3, c. 2, T.U.E.L. (ex D. Lgs. 267/2000) sussistendo (e solamente sussistendo) tali cause confliggenti, il Comune può risolvere il vigente contratto consortile, causa :

1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune per il tramite del relativo legale rappresentante, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C. (v. a titolo esemplificativo, anche il contenuto del precedente art. 11, c. 1 e del successivo art. 17, c. 1);

2. sospensioni delle attività non dipendenti da forza maggiore per più di giorni 3 (tre), a seguito di diffida formale da parte del Comune (cfr.anche il precedente art. 6);

3. cessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto del Comune, delle attività di cui al sopracitato articolo 3 e della gestione dei beni di cui all’art. 3, c. 1 del vigente atto costitutivo del consorzio;

4. cessazione o liquidazione o fallimento del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge (cfr. anche art. 16).

Inoltre, il contratto consortile si risolve qualora il soggetto gestore :

5. abbia gestito i beni e le attività ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;

6. abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto;

7. abbia scisso il ramo di attività comprendente la gestione di quanto previsto nella presente convenzione, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

2) La parte diffidata, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato comma del presente articolo. Qualora il soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto consortile ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dal vigente ordinamento.

3) Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune per il tramite del relativo legale rappresentante, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento delle attività in esame ai sensi dell’art. 1406 C.C.


Art. 15
( I beni strumentali all’attività )
1) La risoluzione del contratto consortile comporta la restituzione al Comune (su richiesta dello stesso) ovvero al soggetto indicato dallo stesso, degli eventuali beni mobili ed immobili funzionali all’espletamento delle attività affidate al Consorzio, previa corresponsione di un equo prezzo determinato (salvo diverse sopravvenute statuizioni di legge), in armonia con l’art. 23, c. 3, T.U.E.L., integrato, per quanto compatibile, col dettato degli artt. 2423-bis, c. 1, punto n. 1, e 2426, c. 1, punti nn. 1, 2 e 3, C.C. e con i principi contabili nazionali di cui al documento n. 16 (marzo 1996) rubricato «Immobilizzazioni materiali».

2) In caso di risoluzione del contratto consortile ai sensi del precedente articolo 14, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 C.C., si applicheranno le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.


Art. 16
( Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore )
1) Fermo restando l’obbligo per l’ente locale di adempiere agli impegni assunti verso il soggetto gestore e fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di gestire i beni e le attività ad esso affidati dall’ente locale, nella disciplina dei rispettivi rapporti di cui alla presente convenzione, sussistendo gravi difficoltà nel perseguire (in capo al citato soggetto gestore) i propri fini istituzionali, sarà cura di quest’ultimo segnalare al primo, e per tempo, tali oggettive difficoltà.

2) In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge, di atto costitutivo, di statuto o della presente convenzione, il soggetto gestore, appronterà una «relazione tecnico-economica» dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire la corretta gestione delle attività ad esso affidate dall’ente locale, individuandone le cause, e quindi le opzioni da intraprendersi a cura delle parti per una tempestiva e definitiva rimozione delle stesse.


Art. 17
( Controversie e vertenze )
1) Ogni controversia relativa alla presente convenzione e relativa a diritti disponibili, sarà sottoposta al giudizio del sindaco del Comune che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo il tentativo di composizione amichevole, tranne quelle previste dall’art. 409 C.P.C., relative a diritti disponibili e qualunque sia la loro natura, saranno definite (quale unico mezzo voluto dalle parti per la risoluzione delle controversie) da un collegio arbitrale, composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro 15 (quindici) giorni o in disaccordo dal presidente del tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale del soggetto gestore.

3) Il presidente dovrà dichiarare, quale condizione essenziale espressa, e sotto la personale responsabilità, di non aver mai ricevuto in precedenza incarichi professionali di qualsiasi tipo da alcuna delle parti.

4) Dalla nomina del presidente il collegio si pronuncerà entro 90 (novanta) giorni solari, attraverso lodo arbitrale, irrituale, secondo equità, inappellabile ed obbligatorio tra le parti, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso.

5) Il lodo si svolgerà presso la sede del soggetto gestore e le relative decisioni rivestiranno, per le parti, carattere vincolante in quanto aventi la stessa natura e gli stessi effetti di un contratto.

6) In ogni modo, in presenza di risoluzione o di recesso dal contratto consortile da parte del Comune, quest’ultimo non si assume alcun obbligo verso il personale in carico al soggetto gestore.

7) Le parti possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopraccitati (con esclusione dell’ipotesi di cui al comma 3).

8) Prima della eventuale conferma definitiva dell'incarico gli arbitri dovranno (o l'arbitro dovrà) precisare l’ammontare richiesto per l’emissione del lodo a titolo di competenze, rimborsi spese e forma di pagamento.

9) In tema di interpretazione del contenuto della clausola compromissoria, salvo quanto le parti abbiano espressamente escluso, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, tutte le controversie che trovano la loro matrice nella presente convenzione, e quindi tutte le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione, all’esecuzione della stessa, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto convenzionatorio tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei presenti patti.

10) Il lodo arbitrale sarà registrato ai sensi di legge a cura dell’arbitro di nomina della parte soccombente, a spese della medesima.


Art. 18
( Sorveglianza comunale )
1) Il Comune potrà attivare, con spese a suo carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica delle attività affidate al soggetto gestore, avvalendosi di collaboratori interni o esterni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al soggetto gestore.


Titolo IV
Adempimenti contrattuali

Art. 19
( Etica del personale in carico al soggetto gestore )
1) E’ fatto obbligo al soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente (e non) verso la collettività di riferimento, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994, D. Lgs. 242/1996 e s.i. e della privacy ex L. 675/1996 e s.i.

2) Tutto il personale sopracitato dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto con la collettività sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.


Art. 20
( Gestione provvisoria )
1) Nell’ipotesi di recesso o di risoluzione del contratto consortile, il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione delle attività in esame, per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla risoluzione o recesso dal contratto consortile, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto del Comune.

2) Se interverranno interruzioni dell’attività sopracitata per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti dalla presente convenzione, saranno prorogati per periodi corrispondenti. In tal senso sarà cura del soggetto gestore informare il Comune della sopravvenuta interruzione dei termini specificandone la causa, i termini e la nuova data di scadenza.


Art. 21
( Registrazione )
1) La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata sarà registrata solo in caso d’uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del soggetto gestore e del Comune in parti eguali.


Art. 22
(Canone per la cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell’ente locale)
1) I futuri eventuali beni assegnati dal Comune al soggetto gestore a titolo di diritto reale di possesso potranno essere soggetti a canone di concessione amministrativa (cfr., in via generalissima, l’art. 5, L. 1034/1971 e, sotto il profilo tributario, gli artt. 45 e 5, punto n. 2 della tariffa, parte prima, allegato «A» al D.P.R. 131/1986), se conferiti a titolo diverso dal comodato ai sensi degli artt. 1803 e ss. C.C.

2) I beni sopra indicati eventualmente assegnati dall’ente locale al soggetto gestore sia a titolo oneroso (canone d’uso) che gratuito (comodato), come da relativi contratti stipulati tra le parti in esecuzione della presente convenzione, saranno oggetto di apposito inventario stilato in contraddittorio che evidenzierà, per quanto possibile, oltre che lo stato di consistenza anche il relativo stato di conservazione, con la individuazione dei valori correnti da riportarsi nei conti d’ordine ai sensi dell’art. 2424, c. 3, C.C.

3) Il verbale, firmato dai rispettivi legali rappresentanti (o loro delegati), farà fede ai sensi della nuova disciplina sulle presunzioni di acquisto e di cessione di cui al D.P.R. 441/1997 in vigore dal 7/1/1998.

4) Sul relativo valore d’uso, apprezzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2423-bis, c. 1, punto n. 1, e 2426 c. 1, punti nn. 1, 2 e 3, C.C. nonché dei principi contabili nazionali n. 16 del marzo 1996 (rubricato «Immobilizzazioni materiali»), potrà essere riconosciuto un canone definito tra le parti (poi via via aggiornato con delibera in esecuzione del Consiglio direttivo e del consiglio di amministrazione del soggetto gestore).

5) Il canone, sulla base della eventuale fungibilità di tali beni, sarà adeguato di anno in anno, recependone gli eventuali aggiornamenti in riduzione nel bilancio di previsione. Ulteriori conferimenti di beni a tale titolo, daranno diritto al Comune di ottenere i relativi aggiornamenti del canone.

6) I canoni di concessione amministrativa sui beni di proprietà del Comune (o ad altro titolo oneroso), saranno fatturati dal Comune, lordo Iva se dovuta.

7) Il soggetto gestore iscriverà il controvalore dei beni ricevuti sia a titolo di comodato che di cessione d’uso, nei propri conti d’ordine (beni di terzi presso l'azienda) ai sensi dell’art. 2424, ultimo comma, C.C.

8) E' fatto obbligo al soggetto gestore : 1) di restituire i beni ricevuti dall’ente locale a titolo di possesso, in conformità alla presente convenzione; 2) di definire eventuali coperture assicurative su tali beni; 3) di non accendere ipoteche o altre garanzie reali su tali beni senza il consenso scritto del Comune; 4) di conservare tali beni in buone condizioni d’uso, salvo il normale deperimento, accollandosi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

9) I canoni d’uso saranno iscritti dal soggetto gestore alla voce «B.8» di conto economico, «Costi della produzione per godimento di beni di terzi».

10) Restano a carico del soggetto gestore gli obblighi sulla sicurezza (ex D.P.R. 547/1955 e s.i. e m.) e sul lavoro (ex D. Lgs. 626/1994 e s.i. e m.) sui beni di proprietà del Comune ricevuti dallo stesso a titolo di possesso.
In tal senso, per tali beni, il responsabile del servizio di sicurezza, protezione e prevenzione è il soggetto nominato dal soggetto gestore.


Art. 23
( Sanzioni amministrative )
1) Ai sensi degli artt. 5, c. 2, e 11, c. 6, D. Lgs. 472/1997 e s.i. e dell’art. 87, T.U.E.L., rientrerà nella facoltà del competente organo volitivo del soggetto gestore, liberare dalle eventuali sanzioni tributarie non penali i membri del consiglio di amministrazione, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, ivi compresa la eventuale stipulazione di polizza assicurativa a copertura di tale evento.

2) Ai sensi del D. Lgs. 472/1997 e s.i., rientrerà nelle facoltà del consiglio di amministrazione del soggetto gestore, liberare dalle sanzioni tributarie non penali i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, ivi compresa la eventuale stipulazione di polizza assicurativa a copertura di tale evento.


Art. 24
( Disposizioni finali )
1) La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede nel rispetto dell’art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Essa dovrà essere interpretata nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C.

2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate alla presente convenzione successivamente alla firma da parte dei rispettivi legali rappresentanti, saranno a carico del soggetto gestore (salvo quanto precisato al c. 1 dell’art. 21).

3) La presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituita.
La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all’altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant’altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta (cfr. i punti nn. 9 e 17 delle «Premesse»).


LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

lì ...............................................

Per il Comune .....................................................................
(Il Sindaco)

Per il soggetto gestore .....................................................................
(Il legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli :

Art. 1, Recepimento della premessa
Art. 2, Finalità della convenzione
Art. 3, Oggetto della convenzione
Art. 4, Obblighi generali del Comune e del soggetto gestore
Art. 5, Ambiti territoriali
Art. 6, Carattere della gestione
Art. 7, Osservanza delle leggi e dei regolamenti
Art. 8, Estensione delle attività
Art. 9, Iniziative a miglioramento della gestione
Art. 10, Controllo della gestione
Art. 11, Divieto di cessione delle attività
Art. 12, Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina
Art. 13, Obblighi particolari del Comune
Art. 14, Risoluzione del contratto consortile
Art. 15, I beni strumentali all’attività
Art. 16, Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore
Art. 17, Controversie e vertenze
Art. 18, Sorveglianza comunale
Art. 19, Etica del personale in capo al soggetto gestore
Art. 20, Gestione provvisoria
Art. 21, Registrazione
Art. 22, Canone per la cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell’ente locale
Art. 23, Sanzioni amministrative
Art. 24, Disposizioni finali

Per il Comune ......................................................................
(Il Sindaco)
Per il soggetto gestore .....................................................................
(Il legale rappresentante)

Previo sigla dei contraenti da riportarsi su ogni facciata della presente convenzione.